Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52704 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52704 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NANIA AGOSTINO nato il 11/07/1987 a CROTONE

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nania Agostino ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado
nella misura di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa, condizionaimente sospesa.

offerta di stupefacenti) si fonda unicamente sulla circostanza che il proprio interlocutore si dileguava alla vista degli agenti.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata
quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio
di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 2017

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, sostenendo che la condanna (per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA