Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52700 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52700 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLINDO FRANCESCO nato il 15/12/1952 a CATANIA

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Olindo Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385
cod. pen. e 47-ter, comma 8 I. n. 354 del 1975, confermando la pena inflittagli
in primo grado nella misura minima di quattro mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 385, comma 4 cod. pen.,

con rinvio in sede di legittimità determinati proprio dalla questione concernente
l’attenuante speciale.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, poiché diversamente dalle precedenti pronunce di appello successivamente annullate, la Corte
territoriale ha in concreto escluso la sussistenza dell’attenuante, ritenendo il
comportamento tenuto dall’imputato – sorpreso fuori dal domicilio coatto ed
avvicinatosi ad una pattuglia della Polizia di Stato nel tentativo di giustificare la
propria condotta e limitarne le prevedibili conseguenze – incompatibile con
l’applicazione dell’art. 385, comma 4 cod. pen. che postula la costituzione dello
imputato in carcere o il recarsi presso un’autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

non ravvisata dalla Corte territoriale nonostante i due precedenti annullamenti

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