Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 527 del 29/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 527 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISTIS ANTONIO nato il 21/10/1956 a JERZU

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha confermato
la sentenza del 30/6/2016 del Tribunale di Lanusei, con cui Antonio Pistis era stato
condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 28.000,00 di ammenda, in
relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs.
42/2004, ed era altresì stata disposta la demolizione delle opere abusive e il ripristino
dello stato dei luoghi, alla cui esecuzione, cui provvedere entro sei mesi dal passaggio in

condizionale della pena.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 157 cod. pen. e 531, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio della
motivazione, a proposito dell’epoca di ultimazione dei lavori e, quindi, di consumazione di
entrambi i reati, anche al fine della individuazione della data di decorrenza del termine di
prescrizione.
Ha affermato che erroneamente i giudici di merito avevano individuato tale data
in quella di esecuzione del sequestro preventivo (31/7/2010), con la conseguenza che,
considerando le sospensioni, il termine di prescrizione sarebbe decorso il 4/4/2017;
l’immobile era, in realtà, stato ultimato molto tempo prima, fin dagli anni 2000/2002, e
all’epoca del sopralluogo del 1/4/2010, oltre che nei giorni immediatamente successivi, il
ricorrente aveva solamente completato la tinteggiatura di alcune pareti dell’immobile e
ripristinato con mattoni forati il muro di recinzione del fondo, che era crollato, cosicché la
decorrenza del termine di prescrizione avrebbe semmai dovuto essere individuata nella
data del sopralluogo del 1/4/2010, con la conseguenza che, anche considerando le
sospensioni per impedimento del difensore, detto termine doveva ritenersi interamente
decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, di cui era stato
letto il dispositivo il 22/3/2017.
L’affermazione della Corte d’appello, secondo cui in occasione della esecuzione
del sequestro sarebbe stata rilevata una prosecuzione della attività edificatoria, era frutto
di un travisamento delle fotografie riproducenti il manufatto nelle date del sopralluogo
(1/4/2010) e della esecuzione del sequestro preventivo (31/7/2010), non essendo, tra
l’altro, state rilevate tracce di lavori in corso in tale occasione.
L’incertezza circa il momento di ultimazione delle opere, e dunque di
consumazione del reato, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello, in omaggio al
principio del favor rei, ad individuarlo nel momento più favorevole all’imputato, ritenendo
l’immobile già completato tra il 2000 e il 2002, oppure immediatamente dopo il
sopralluogo del 1/4/2010, allorquando era stata eseguita la tinteggiatura di alcune pareti
perimetrali del fabbricato, da considerare come completamento dei lavori di realizzazione
dello stesso.

1

giudicato della sentenza, era stata subordinata la concessione della sospensione

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure riproduttive dei motivi d’appello e volte a
conseguire una non consentita rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dai
giudici di merito, in ordine al’epoca di completamento delle opere, è manifestamente
infondato.
Giova ricordare che sia il reato urbanistico sia quello paesaggistico hanno natura
di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e
perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del

27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221399). La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei
lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta,
con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e
sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136, 24/10/2001; Sez. 3, n. 29974 del
06/05/2014, Sullo, Rv. 260498; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri, Rv.
265626). L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni
ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, Sentenza n. 5480 del 12/12/2013,
Manzo, Rv. 258930; Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, Barbuzzi, Rv. 262977).
Nel caso di specie correttamente, dunque, la Corte d’appello di Cagliari, in
accordo con il Tribunale, ha collocato la cessazione della permanenza alla data del
sequestro, e cioè al 31/7/2010, evidenziando come a tale data fosse stata accertata la
prosecuzione dei lavori di rifinitura del fabbricato rispetto a quanto accertato in occasione
del sopralluogo del 1/4/2010, sia perché a tale ultima data l’immobile risultava
interamente dipinto e una finestra appariva con gli spigoli rifiniti, mentre nelle fotografie
scattate in occasione del sopralluogo la parte di fabbricato riprodotta nelle fotografie
risultava semplicemente intonacata al grezzo e la finestra presentava diverse
sbrecciature e irregolarità negli spigoli; sia perché dalle fotografie scattate a luglio si
ricavava l’eliminazione di alcune assi di legno e una significativa evoluzione della
realizzazione dell’impianto elettrico (con l’eliminazione di diversi cavi volanti visibili nelle
fotografie di aprile e l’installazione di lampade esterne); sia perché l’opera non era
ancora ultimata, in quanto una parete era priva di intonaco e con i mattoni a vista e
l’impianto elettrico richiedeva ulteriori rifiniture.
Si tratta di motivazione pienamente idonea a dare conto delle ragioni della
collocazione della cessazione della permanenza, conformemente all’indirizzo
interpretativo ricordato, alla data del sequestro, a fronte della quale il ricorrente richiede
una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non consentita
nel giudizio di legittimità, non emergendo dalla motivazione del provvedimento
impugnato alcun travisamento di prove, sicché correttamente è stato escluso, tenuto
conto delle sospensioni per impedimenti o astensioni del difensore dell’imputato, il

2

U1(

decorso del termine massimo di prescrizione, da collocare alla data del 4/4/2017,
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 22/3/2017.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una

impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017

eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA