Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 527 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 527 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDICINO GIOVANNI ALESSANDRO N. IL 29/04/1971
avverso la sentenza n. 2079/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Mendicino Giovanni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Catanzaro ha confermato quella resa tribunale di Lametia Terme che
aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 349 cod. pen.
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge assumendo che dalle emergenze
processuali poteva al più essere riconosciuta l’ipotesi dell’art. 350 cod. pen. ed al riguardo cita
le dichiarazioni del teste Amantea Francesco da cui si poteva evincerere che l’imputato non
aveva impartito alcuna direttiva agli operai rinvenuti in loco al momento dell’accertamento
della violazione dei sigilli; che l’imputato era stato contrario all’esecuzione dei lavori iniziati a
sua insaputa ed aggiunge che, comunque, non aveva consapevolezza della nomina a custode
giudiziario ritenendo di aver sottoscritto il relativo verbale solo perché presente in loco. Deduce
altresì la mancata applicazione dell’indulto.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito in relazione al primo motivo avendo i giudici di appello ritenuto motivatamente menzionando le incertezze del teste – di escluderne la rilevanza a fronte di quelle di segno
contrario dei carabinieri escussi. In più vi è congrua e logica motivazione sul ruolo di
committente dei lavori dell’imputato stesso.
Quanto all’indulto correttamente la corte di merito ha ritenuto di devolvere al giudice
dell’esecuzione la questione né tale scelta comporta pregiudizio per le aspettative del
ricorrente.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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