Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52698 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52698 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOCOROTONDO ANGELO nato il 22/09/1989 a SAN PIETRO VERNOTICO
avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Locorotondo Angelo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Trento che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73,
comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli
in primo grado nella misura di sei anni di reclusione ed C 40.000,00 di multa.
Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione
80, comma cit. d.P.R.; deduce, inoltre, violazione dell’art. 59 cod. pen. riguardo
alla sussistenza della stessa aggravante.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato quanto al secondo
motivo, avendo la Corte territoriale fornito congrua motivazione dell’imputazione
soggettiva dell’aggravante, anche mediante richiamo all’atteggiamento tenuto
dall’imputato all’atto del controllo; improponibile è, invece, il primo motivo, in
quanto attinente all’esercizio di una potestà discrezionale del giudice di merito in
tema di trattamento sanzionatorio nella specie (pag.6 sent.) congruamente argomentata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante di cui all’art.