Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52697 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52697 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA SILVANO nato il 27/02/1976 a CATANZARO
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Silvano Passalacqua ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 337
cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro
mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento
alla valutazione delle prove; violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché
mancata esclusione della recidiva facoltativa.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), i relativi motivi essendo rimasti allo stadio di mera enunciazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobp 2017
impugnato, violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. riguardo