Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52694 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52694 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CULICI SALVATORE nato il 14/03/1979 a MESSINA

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Culici Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina che, in parziale riforma di quella di primo grado, ne ha tuttavia ribadito la
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del
1990 (capo U1) riducendo la pena alla misura finale di sei mesi di reclusione ed
C 1.200,00 di multa.

pen. lamentando che la Corte d’appello si è limitata ad aderire acriticamente alle
argomentazioni del primo giudice e che manca una reale motivazione riferita alla
sanzione irrogata
Il ricorso è inammissibile perché fondato su di un primo motivo improponibile,
con cui il ricorrente si limita a contestare la valutazione del compendio probatorio
demandata in via esclusiva alle attribuzioni del giudice di merito e dalla Corte
territoriale congruamente argomentata anche se per relationem rispetto alla
decisione di primo grado (pag. 2 sent.); il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato a fronte dall’ampia motivazione sul punto, oltre tutto favorevole, seppur in parte, alle prospettazioni difensive.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottc» e 2017

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc.

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