Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52689 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52689 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORA SALVATORE nato il 03/11/1990 a CATANIA

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Flora Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385
cod. pen. e la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen. e difetto di

recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale fatto corretta applicazione dell’art. 385 cod. pen. nella fattispecie considerata (mancato rientro nel domicilio coatto oltre il limite temporale di autorizzazione all’allontanamento) ed ampiamente e congruamente argomentato in
ordine alla rilevanza della recidiva contestata (pag. 3 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ott e 2017

motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA