Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52689 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52689 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORA SALVATORE nato il 03/11/1990 a CATANIA
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Flora Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385
cod. pen. e la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen. e difetto di
recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale fatto corretta applicazione dell’art. 385 cod. pen. nella fattispecie considerata (mancato rientro nel domicilio coatto oltre il limite temporale di autorizzazione all’allontanamento) ed ampiamente e congruamente argomentato in
ordine alla rilevanza della recidiva contestata (pag. 3 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ott e 2017
motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della