Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52684 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52684 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSUMECI MARCO nato il 10/03/1992 a CATANIA

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marco Musumeci ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod.
pen. e la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in aggiunta a quella (applicata) di

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale correttamente ritenuto di non poter apprezzare una seconda volta la
condotta dante luogo all’applicazione dell’attenuante speciale, in ossequio alla
conforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. pag. 3 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 2017

cui all’art. 385, comma 4 cod. pen.

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