Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52683 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52683 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONELLI BRUNO nato il 16/10/1955 a SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bonelli Bruno ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 368 cod. pen.,
confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro
Con un unico e indifferenziato motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce
violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alla riaffermata sussistenza
del reato.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata
quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio
di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
Il const
sore
Il Presidente
mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita.