Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52682 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52682 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

IDOTTA COSIMO nato il 09/10/1983 a MESSINA

avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Idotta Cosimo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 378 cod.
pen. e confermato la pena irrogatagli in primo grado nella misura di un anno di

Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita conferma del giudizio di colpevolezza; si duole,
inoltre, con il secondo ed il terzo motivo del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Il ricorso appare manifestamente infondato poiché tutti i motivi si rivelano
improponibili in sede di legittimità, il primo perché direttamente afferente al
merito dell’accusa, gli altri perché concernenti le determinazioni demandate alle
esclusive attribuzioni dei giudici di merito ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio, nella specie congruamente anche se concisamente argomentate riguardo alle denegate circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (pag. 3
sent.) ed alla formulazione della prognosi richiesta dagli artt. 163, 164 e 175
cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 2 0J1 7

re

Il Presidente

reclusione.

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