Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52681 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52681 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE FRANCESCO nato il 02/10/1976 a TARANTO
avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gentile Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto che ne ha ribadito la responsabilità in
ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in pri-
Con un unico motivo, il ricorrente deduce illogicità e/o contraddittorietà processuale e travisamento della prova.
A prescindere dal conio della nuova categoria di vizio deducibile in sede di legittimità (illogicità processuale), il ricorso è inammissibile in quanto basato su
motivi improponibile perché afferenti in via diretta al tema dell’accusa e alla
valutazione del compendio probatorio, riservata quest’ultima in via esclusiva al
giudice di merito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobr 2017
mo grado nella misura di un anno di reclusione.