Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52679 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52679 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARCO FRANCO nato il 18/08/1967 a CERMIGNANO

avverso la sentenza del 05/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Marco Franco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello della
Aquila che, in parziale riforma di quella di primo grado, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e

contestata recidiva.
Il ricorrente ha formulato un’impugnazione articolata su di un unico ed onnicomprensivo motivo, cui però ha rinunciato con dichiarazione effettuata il 14 e
pervenuta in cancelleria il 18/10/2017
Il ricorso è, dunque, inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591 lett. d]
cod. proc. pen.), la quale non essendo affatto tempestiva comporta la condanna
del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi, per
quanto detto, equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 017

ridotto la pena alla misura ritenuta di giustizia a motivo dell’esclusione della

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