Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52677 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52677 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEZZETTA REMO nato il 22/01/1970 a PIZZOLI
avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pezzetta Remo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello della
Aquila che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81,
337 e 99, comma 4 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado
nella misura di un anno di reclusione.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione e travisamento degli atti riferiti
mento dell’esimente dell’atto arbitrario dei pubblici ufficiali coinvolti, argomenti
ribaditi nella successiva memoria depositata il 03/10/2017.
Il primo motivo di ricorso è palesemente improponibile poiché attinente in via
diretta al merito dell’accusa e alla valutazione del compendio probatorio,
spettante in esclusiva ai giudici di merito; il secondo è manifestamente infondato, posto che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso l’arbitrarietà degli atti compiuti dai pubblici ufficiali, intervenuti a sedare una violenta
lite in ambito familiare e per tale motivo entrati nell’unità abitativa in cui essa
aveva luogo facendo uso di una copia della chiave di accesso loro fornita dal
fratello dell’imputato, fattispecie che richiederebbe non poca fantasia per ravvisare gli estremi dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobr 2017
alla vicenda processuale e violazione di legge in ordine al mancato riconosci-