Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52676 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52676 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IODICE RAFFAELE nato il 11/07/1966 a CORATO
avverso la sentenza del 01/04/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iodice Raffaele ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99 comma 4
e 385, comma 3 cod. pen. e 47-ter comma 1 I. n. 354 del 1975, confermando la
pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce quattro motivi di censura, con il primo lamentando la
contro militanti in senso assolutorio; con il secondo l’eccessività del trattamento
sanzionatorio; con il terzo, la ritenuta rilevanza della contestata recidiva e con
l’ultimo, l’applicazione delle circostanze generiche solo in equivalenza rispetto
alla tessa recidiva.
Il ricorso appare manifestamente infondato poiché i motivi risultano tutti improponibili, il primo ed il terzo in quanto direttamente afferente al merito della
accusa e all’apprezzamento della personalità dell’imputato; i restanti perché concernenti le concrete determinazioni dei giudici di merito nell’individuazione del
trattamento sanzionatorio, nella specie (pag. 3 sent.) congruamente motivate.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
mancata considerazione da parte della Corte d’appello di circostanze di fatto per