Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52675 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52675 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUILLEN RENDEROS EDWIN ENRIQUE nato il 13/07/1973

avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guillen Renderos Edwin Enrique ricorre contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui
all’art. 337 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura

cui all’art. 6 d. Igs. n. 286 del 1998.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su di un motivo improponibile in sede di legittimità in quanto attinente l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio anche
mediante il riconoscimento o il diniego delle invocate attenuanti, nella specie
(pag. 3, punto 4.2 sent.) congruamente motivato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 017

finale di sei mesi di reclusione a motivo dell’assoluzione dal concorrente reato di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA