Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52674 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52674 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAGRANDE ALEX nato il 03/09/1984 a CASTEL SAN GIOVANNI
avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Casagrande Alex ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e
341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di
cinque mesi di reclusione ma revocando i benefici della sospensione condizio-
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. di cui
lamenta l’erronea applicazione; vizio di motivazione derivante da travisamento
delle risultanze probatorie; violazione di legge riguardo alla revoca dei benefici.
L’impugnazione è inammissibile in quanto basata sui primi due motivi chiaramente improponibili in sede di legittimità, concernendo direttamente il merito
dell’accusa; risultano, invece, manifestamente infondati quelli relativi alla revoca
dei benefici, invocata dall’appellante PM, che la Corte territoriale ha congruamente argomentato in relazione ai precedenti già gravanti a carico dell’imputato
(pag. 5 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 20 7
nale della pena e della non menzione della condanna conseguiti in primo grado.