Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52672 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52672 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO ANGELO nato il 15/12/1972 a BARLETTA

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Piccolo Angelo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari
che, in parziale riforma di quella di primo grado, ne ha affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 99
comma 4, 496, 697 cod. pen., rideterminando la pena complessivamente irrogata nella misura di tre anni di reclusione ed C 2.400,00 di multa, ravvisato il

Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena irrogatagli.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale correttamente rideterminato in senso più mite la pena in dipendenza
dell’intervenuta riqualificazione in iure della condotta nei termini suddetti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 017

vincolo della continuazione tra i reati contestati.

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