Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52670 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52670 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TINE MOR TALLA nato il 20/02/1988

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Tine Mor Talla ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella
misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa, condizionalmente sospesa.

della pena senza partire dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo improponibile che finisce
per contestare l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio graduando la misura della pena, nella
specie (pag. 1 sent.) congruamente argomentata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottoby/e 2017

Il Presidente
Giacom Paolarni

•..•

Il ricorrente deduce vizio di motivazione lamentando la mancata irrogazione

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