Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5267 del 13/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5267 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEDGJONAJ MIRGEN N. IL 12/06/1982
avverso la sentenza n. 1613/2014 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 13/01/2015

t

R.G. 29173/2014
FATTO E DIRITTO
1.-L’avvocato Giuliano Renzi ,in difesa di Dedjonaj Mirgen, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rimini che ha applicato al
Decfonaj la pena concordata in ordine ai reati di ricettazione ed altro , lamentando il
vizio di carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed la
mancata restituzione di quanto in sequestro. .

Quanto alla motivazione questa Corte ha già ritenuto che

:”Nel procedimento di

applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica
risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti
e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di
legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Inammissibile,per carenza di interesse è
poi la richiesta di restituzione dei beni, che non è stata fatta in nome dell’imputato.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (CorteCost.N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in R
Il co igh re estens

consiglio del 13 gennaio 2015
Il Presi ente

2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

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