Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52665 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52665 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBERONI LUIGI nato il 05/06/1970 a COLLECORVINO
avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alberoni Luigi ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4
d.P.R. n. 309 del 1990 e la pena inflittagli in primo grado nella misura di due
anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed C 6.666,00 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il
ma 5 d.P.R. cit.; si duole, inoltre, dell’aumento di pena irrogata a titolo di recidiva e dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato quanto al primo
motivo a fronte del dato ponderale della sostanza stupefacente in sequestro (gr.
400 di hashish); è inoltre fondato su motivi improponibili che attengono all’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito in tema di trattamento
sanzionatorio, nella specie (pag. 4 sent.) congruamente motivata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 otto v re 2017
Il Presidente
Giacomo aoloni
mancato riconoscimento della meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 73, com-