Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52664 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52664 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALLE MICHELE nato il 08/05/1965 a MIGLIANICO

avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salle Michele ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
e la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione
delle attenuanti generiche.

sta l’esercizio di una potestà discrezionale del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento attenuanti generiche), nella
specie congruamente motivata (pag. 2 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobr 2017

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo improponibile che conte-

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