Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52660 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52660 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAJA MALVIN nato il 11/08/1989
avverso la sentenza del 27/03/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta
dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Daja Malvin ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed
C 5.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309
del 1990.
puramente e semplicemente la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), limitandosi alla mera indicazione della norma asseritamente
violata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottob e 2017
Il consiglier
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Giacomq Paoloni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo