Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5266 del 13/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5266 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAN MARIANA N. IL 14/01/1980
avverso la sentenza n. 17/2014 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 13/01/2015

R.G. 29054/2014
FATTO E DIRITTO
1.-Stan Mariana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP
Tribunale di Pescara che le ha applicato la pena concordata in ordine al reato di rapina
aggravata , lamentando il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai
sensi dell’art.129 cod.proc.pen. alla quantificazione della pena.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il GUP del Tribunale di Pescara ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputata di elementi certi di
responsabilità per i fatti contestati, desunti dalla notizia di reato della Questura di
Pescara del 17.11.2013 , dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa ,dal
sequestro del coltello.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità” . (CorteCost. N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Amme
Così deciso
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Il Pres,71 nte

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

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