Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52659 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52659 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO SUSANNA nato il 28/11/1966 a CORIGLIANO CALABRO
avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marino Susanna ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Catanzaro che, in parziale riforma di quella di primo grado, ne ha affermato la
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del
di multa.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
illegittima esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta; si duole, inoltre, dell’ingiusto trattamento sanzionatorio riservatole nonché dell’illegittima esclusione della sospensione condizionale della
pena, doglianze entrambe ampiamente ribadite nella memoria del 15/09/2017
successivamente depositata.
Il ricorso appare manifestamente infondato poiché entrambi i motivi improponibili, il primo in quanto direttamente afferente al merito dell’accusa ed il
secondo perché attinente alle concrete determinazioni dei giudici di merito nella
individuazione del trattamento sanzionatorio e nella formulazione della prognosi
richiesta dagli artt. 163 e 164 cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 017
Il consi
ore
Il Presidente
1990, determinando la pena nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00