Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52654 del 26/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52654 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tudisca Francesco, nato a Tusa il 11/11/1954

avverso l’ordinanza del 02/02/2017 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2017 il Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta tra l’altro da
Francesco Tudisca – indagato quale legale rappresentante della s.a.s. Doang
1985 & c. per i reati di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 640-bis cod. pen.,
nonché 2 ed 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – nei confronti dell’ordinanza di
sequestro preventivo e per equivalente emessa dal Giudice per le indagini

Data Udienza: 26/09/2017

preliminari del Tribunale di Patti, avente ad oggetto somme di denaro, titoli e/o
beni immobili sino ad un valore complessivo di euro 699.291,75.
2. Avverso il predetto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per
cassazione con due motivi d’impugnazione.
2.1. In particolare, è stata dedotta la mancanza assoluta di motivazione
quanto alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Grazia Rizzo.
Costei, già dipendente di Gianluca Sgrò

dominus

della s.r.l. New

Wondertech, aveva invero rilasciato agli inquirenti, alla presenza del proprio

rito di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., benché la medesima avrebbe dovuto
essere sentita ab initio nella qualità e nelle forme di persona indagata. Dal
tenore della contestazione provvisoria, poi, la pretesa attività truffaldina avrebbe
avuto riguardo al solo rapporto commerciale tra detta New Wondertech e la
società del ricorrente, e la Rizzo sarebbe stata unica fonte di accusa in ordine
all’affermata natura fittizia delle fatture complessivamente formate in proposito.
In specie si trattava quindi di ipotesi di motivazione apparente, mancando
così, al netto delle inutilizzabili dichiarazioni della Rizzo, ogni elemento di
collegamento tra pretesi illeciti della New Wondertech ed il reato di truffa
siccome contestato. Né, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato
poteva fare ricorso alle diverse dichiarazioni di Pierluigi D’Acquisto, atteso che in
tal modo era stato adottato un provvedimento sostanzialmente diverso sul quale
non si era formato il contraddittorio.
2.2. Col secondo motivo, quanto al merito della vicenda, i pretesi artifici e
raggiri, tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sarebbero stati così
posti in essere due anni dopo il conseguimento del finanziamento in tesi indebito,
pertanto senza consequenzialità logica tra preteso inganno, atto dispositivo e
danno.
3. Il Procuratore generale, in sostanziale adesione ai rilievi contenuti in
ricorso, ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato, assumendo che il Giudice del riesame non aveva esaminato il
contenuto della memoria scritta e la sua eventuale natura autoaccusatoria,
limitandosi a rievocare le dichiarazioni rese dalla Rizzo e così integrando
un’ipotesi di motivazione apparente su una questione decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Nell’imputazione provvisoria, come correttamente annotato anche dal
Procuratore generale, lo stesso finanziamento pubblico di oltre un milione di
euro, per il quale era stata ottenuta anticipazione di euro 531.511,50 nel 2013

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legale, dichiarazioni etero ed autoaccusatorie senza avere ricevuto gli avvisi di

dall’ente pubblico erogatore, sarebbe stato ottenuto indebitamente a seguito di
artifici e raggiri che, nel 2015 ossia due anni dopo, avevano condotto
all’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della New Wondertech
e della Wondertech, entrambe nella disponibilità di Gianluca Sgrò, a carico della
società dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, e rilevato che (in difetto di difformi contenuti della contestazione
provvisoria) il dato temporale non appare pertinente, il coinvolgimento del
Tudisca appare allo stato comprovato dalle sole dichiarazioni della Rizzo (la

provvedimento impugnato, senza peraltro riferimenti diretti al ricorrente).
In proposito, peraltro, è stato addirittura osservato che gli atti contenuti nel
fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo
per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della
decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc.
pen., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta “patologica”,
come quella derivante da una loro assunzione contra legem (Sez. 6, n. 48949 del
07/10/2016, Guarnieri, Rv. 268213). Infatti non possono essere legittimamente
utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la
loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M.
ed affetti da inutilizzabilità cd. “patologica”, per essere stati assunti in violazione
del principio di garanzia espresso dall’art. 63 cod. proc. pen. (in specie si
trattava di dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato
connesso, cui non era stato rivolto l’avviso previsto dall’art. 64, comma terzo,
cod. proc. pen.)(Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta e altri, Rv. 244589).
4.2. In specie il provvedimento impugnato si fonda sulle sole dichiarazioni
della Rizzo, peraltro evidenziando la piena consapevolezza di costei nelle illecite
attività in tesi riconducibili all’odierno ricorrente, cui diede altresì fattivo
contributo.
Atteso ciò, va altresì ricordato che invece le dichiarazioni confessorie o le
ammissioni contenute in una memoria proveniente dall’imputato acquisita agli
atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell’art. 192, comma
1, cod. proc. pen., e non incontrano il limite stabilito dall’art. 63, comma 1, cod.
proc. pen. (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, Rv. 266147),
in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari (Sez. 4, n.
27173 del 26/05/2015, Nardella, Rv. 263875), anche se queste ultime non
riguardano la persona del dichiarante (Sez. 3, n. 46767 del 23/11/2011, D.M.F.,
Rv. 251633).
In specie quindi il provvedimento impugnato appare allo stato
complessivamente viziato sotto entrambi i profili denunciati, stante l’esclusivo

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natura fittizia della compagine “Wondertech” è stata in generale descritta dal

utilizzo di dichiarazioni rese nel, pacifico, difetto degli avvisi di garanzia ed in
considerazione delle incongruenze siccome emergenti tra contestazione siccome
formulata e fatti in tal senso ricostruiti.
L’ordinanza impugnata, alla stregua dei rilievi che precedono, va pertanto
annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

Messina.
Così deciso in Roma il 26/09/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Claudio Cerroni

Vito Di Nicola

LL

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Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

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