Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52653 del 26/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52653 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lorenzo Salvatore, quale legale rappresentante della Euro Tyres s.r.l. (p.
IVA 02945990733)

avverso l’ordinanza del 7/3/2017 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio
l’ordinanza, con trasmissione degli atti

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/3/2017, il Tribunale di Taranto dichiarava
inammissibile l’appello cautelare proposto da Salvatore Lorenzo – nella qualità di
legale rappresentante della Euro Tyres s.r.l. – avverso il provvedimento emesso
dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 10/2/2017, che
aveva rigettato un’istanza di dissequestro di beni intestati alla stessa società; a
giudizio del Collegio, l’oggetto della domanda concerneva soltanto una modalità

Data Udienza: 26/09/2017

esecutiva del disposto sequestro, sì che avrebbe dovuto formare materia di un
incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non già
di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen..
2. Propone ricorso per cassazione il Lorenzo, nella qualità indicata, a mezzo
del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 322-ter cod. pen., 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, 125,
321, 322-bis cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe palesemente confuso le
modalità esecutive del sequestro con le condizioni di legittimità dello stesso, con

come affermato da questa Corte di legittimità, infatti, qualora il vincolo per
equivalente sia disposto su beni comunque nella disponibilità dell’indagato, e
vada però a colpire anche alcuni intestati a terzi, questi ultimi ben possono
proporre istanza di riesame volta a far riconoscere la non fittizietà
dell’intestazione. Ciò sul presupposto che la disponibilità, da parte del reo, del
bene da confiscare per equivalente costituirebbe anch’essa condizione che
legittima la sua immediata apprensione; sicché, qualora ne rivendicasse la
titolarità o la disponibilità esclusiva, il terzo metterebbe in discussione la
legittimità stessa del vincolo disposto, non potendo, dunque, esser privato del
diritto di proporre riesame per far valere le proprie ragioni;
– violazione degli artt. 568, 667 cod. proc. pen.. Nella denegata ipotesi che
la Corte non aderisse a questa lettura, si evidenzia comunque la violazione
dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; invece di dichiarare inammissibile il
ricorso, il Tribunale lo avrebbe dovuto convertire in opposizione e trasmettere gli
atti al giudice dell’esecuzione.
3. Con requisitoria scritta del 1°/6/2017, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale, condividendo la prima doglianza sollevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta fondato.
Questa Corte di legittimità — con indirizzo ormai consolidato — ha sostenuto
che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il
giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare
l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni
da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum”
indicato nel sequestro (salvo il caso di sproporzione ictu ocu/i) è riservata alla
fase esecutiva demandata al pubblico ministero (sez. 3, n. 37848 del
07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione,
Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n.

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riguardo alle quali l’impugnazione cautelare dovrebbe esser sempre consentita;

12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444). Ai fini della confisca “per
equivalente” o “di valore”, infatti, il bene non rileva nella sua specificità ma solo
come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato,
cosicché la disponibilità da parte del reo costituisce anch’essa «condizione che
legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui
sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice, il quale non ha
l’onere di indicare i beni da sequestrare; in tale contesto, il terzo interessato –

discussione la legittimità stessa del sequestro (in quanto, di fatto, operato nei
suoi confronti), sicché non può essere espropriato del diritto di far valere dinanzi
al Giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato indicato
nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto
ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilità” del reo,
a fronte peraltro di una intestazione formale di segno opposto» (Sez. 3, n. 38512
del 22/6/2016, Friso, Rv. 268086; Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, Stillitani,
non massimata).
5.

Tutto ciò richiamato e condiviso, osserva però la Corte che la

legittimazione del terzo proprietario a proporre richiesta di riesame ai sensi
dell’art. 322 cod. proc. pen. – quale soggetto “che avrebbe diritto alla
restituzione” delle cose sequestrate – deve misurarsi con la struttura tipica di
tale impugnazione, e con i poteri che l’art. 324 cod. proc. pen. attribuisce
all’Ufficio nel corso del medesimo procedimento; all’esito del quale, in
particolare, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, il tribunale
“annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame”.
6. Orbene, ritiene al riguardo il Collegio che, qualora l’oggetto della
doglianza – proposta dal terzo – riguardi esclusivamente la titolarità di un bene
identificato solo in fase esecutiva, senza dunque interessare in alcun modo
l’esistenza o la persistenza dei presupposti di applicazione della misura cautelare
reale (fumus boni iuris e periculum in mora), non possa esser praticato l’istituto
del riesame, atteso che, anche aderendo alla prospettazione del ricorrente, il
tribunale – peraltro privo di poteri istruttori – non potrebbe comunque annullare
o riformare il decisum del giudice, non essendo stata proposta sul punto alcuna
censura. Questa, infatti, non coinvolgerebbe il provvedimento cautelare genetico
in sé od i presupposti di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. peri. (rispetto ai
quali, anzi, è interesse del terzo dimostrare la maggior “estraneità” – quindi
“indifferenza” – possibile), ma soltanto il momento esecutivo dello stesso,
allorquando – a fronte di un’indicazione non specifica, da parte del giudice, di
quanto sottoporre a vincolo (come nel caso di sequestro finalizzato a confisca per

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che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva – pone comunque in

equivalente, con indicazione della sola somma fino a concorrenza della quale la
misura deve esser posta in essere) – può accadere che la misura travolga anche
beni sì rinvenuti nella disponibilità dell’indagato, ma formalmente intestati ad un
terzo, che poi ne rivendichi la titolarità. In altri termini, dunque, questi è
interessato – quindi legittimato – a censurare non il contenuto del
provvedimento giudiziario che ha applicato la misura ed i presupposti che lo
hanno giustificato, ma soltanto l’esecuzione dello stesso vincolo cautelare
(peraltro affidata al pubblico ministero), che sola – e per la prima volta – ha

come proprio.
7. Ipotesi ben diversa, dunque, da quella – del pari frequente – in cui già il
provvedimento del giudice individui quel determinato bene come sì formalmente
intestato al terzo, ma di fatto nella esclusiva disponibilità dell’indagato; in tal
caso, infatti, al terzo stesso deve esser riconosciuta legittimazione a proporre
istanza di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., atteso che la sua
censura non coinvolge più soltanto il momento esecutivo della misura, ma anche
la legittimità dell’atto che l’ha

ab origine disposta, e che il terzo ha quindi

interesse a contrastare in un suo elemento costitutivo.
8. Tutto quanto premesso, occorre allora interrogarsi sullo strumento da
assegnare necessariamente a colui che – interessato dalla misura cautelare
soltanto nella fase esecutiva – si limiti a rivendicare la titolarità del bene
sottoposto a vincolo; con una doglianza, dunque, che non attiene al profilo
genetico o strutturale dell’atto del giudice, ma soltanto ad una modalità
esecutiva dello stesso.
Orbene, la risposta è stata già più volte fornita da questa Corte, rilevandosi
che “tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo,
quanto con l’appello avverso le successive ordinanze nella stessa materia, i
soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni in ordine all’esistenza o
alla persistenza dei presupposti di applicazione di quella misura cautelare reale,
come pure indirettamente si desume dal fatto che l’art. 321 c.p.p., comma 3, cui
il citato art. 322 bis è chiaramente collegabile, fa riferimento alla istanza con la
quale si chieda la revoca del sequestro preventivo per la mancanza,
eventualmente anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità
della stessa misura. Al contrario, le questioni che attengono alle modalità di
esecuzione del sequestro preventivo non possono essere fatte valere
propriamente con una richiesta di riesame, né tantomeno con una istanza di
dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis o ricorribili per
cassazione ex art. 325 c.p.p., le ordinanze che il giudice che procede dovesse
eventualmente adottare in merito al mantenimento della misura, trattandosi di

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coinvolto il terzo medesimo, attraverso l’apprensione di un bene che egli reclama

questioni che devono essere portate all’attenzione del giudice competente con la
distinta procedura dell’incidente di esecuzione” (Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014,
Stollo, Rv. 259769; in termini, tra le altre, Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015,
Steccato Vattumè, Rv. 265103; Sez. 3, n. 26729 del 23/3/2011, Lannino, Rv.
250637).
9. Alla luce di tutto quanto precede, dunque, conclude il Collegio che la
ricorrente “Euro Tyres s.r.l.” – proposto incidente di esecuzione innanzi al G.i.p.
per ottenere la restituzione di quanto rivendicato come proprio, interessata dal

avrebbe dovuto avanzare opposizione nelle forme dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen.; l’appello cautelare proposto, pertanto, avrebbe dovuto esser
riqualificato in tal senso dal Tribunale di Taranto, a ciò potendo comunque
provvedere direttamente questa Corte, con trasmissione degli atti allo stesso
giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato l’appello cautelare come opposizione all’esecuzione, dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017

Ilj1sigliere estensore

Il Presidente

provvedimento solo nella sua fase esecutiva ed ottenuto il rigetto dell’istanza –

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