Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52650 del 11/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52650 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU LONGLONG nato il 14/04/1992 a ZHEJIANG( CINA)

avverso la sentenza del 10/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MILANO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Delia Cardia: «Inammissibilità del ricorso».

Data Udienza: 11/07/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP del Tribunale di Milano, con sentenza ex artt. 444,

cod.

proc. pen., applicava a Hu Longlong la pena di anni 2 e mesi 4 di
reclusione ed C 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 99, 416
commi 1, 2, 4 e 5, cod. pen. – in Milano, dal dicembre 2013, permanente

legge n. 75 del 1958 – in Milano, in data antecedente e prossima all’il
giugno 2014 – disponendo altresì l’espulsione dello stesso dal territorio
dello Stato a pena espiata.
2. Ricorre per Cassazione Hu Longlong, tramite difensore, deducendo
il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Inutilizzabilità degli atti alla base della decisione del Tribunale in
ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129
cod. proc. pen., per essere gli stessi atti contenuti nel fascicolo
processuale in copia digitale, senza i documenti originali e senza la
certificazione di conformità.
In particolare, il GUP avrebbe escluso la sussistenza delle cause di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. facendo ricorso ad elementi
contenuti, in via esclusiva, in un fascicolo digitalizzato costituito da 3 cdrom.
3.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto

Procuratore Delia Cardia, chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e
per genericità.

– e artt. 99, 110 cod. pen. e 3, comma 2, n. 4 e 8, e 4, comma 1, n. 7,

La deduzione risulta infatti assolutamente generica e priva di
qualsiasi allegazione a supporto; sul punto si ricorda che, nel giudizio
definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile per genericità
l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause
di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice

(Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000 – dep. 01/06/2000, Petruzzelli R, Rv.
21658301)
Si rileva, in ogni caso, come la censura è manifestamente infondata,
risultando legittima la trasposizione degli atti in formato digitale, sempre
che, come nel caso di specie, la difesa sia posta in grado di estrarre copia
del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la
cancelleria del Tribunale (vedi, sul punto, Sez. 5, n. 48415 del
06/10/2014 – dep. 20/11/2014, Mazzoni e altri, Rv. 26102801). Nel
ricorso infatti non si prospetta una lesione del diritto di difesa nella
consultazione degli atti, o nell’estrazione di copie.
Si evidenzia infine che nessuna contestazione in ordine alla mancanza
di attestazione di conformità risulta essere stata avanzata nel giudizio di
merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 11 luglio 2017.

l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. pen.

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