Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52649 del 11/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52649 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORMICOLA FLAVIO nato il 10/10/1971 a POLLENA TROCCHIA

avverso la sentenza del 19/04/2016 del TRIBUNALE di SALERNO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy: «Inammissibilità del ricorso».

Data Udienza: 11/07/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
del 19 aprile 2016, applicava a Flavio Formicola la pena concordata di C
2.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 137,
comma 1, d.lgs. 152 del 2006 – fatto accertato in Eboli (SA) fino al 17
marzo 2014 – contestualmente disponendo la confisca delle lavatrici in
sequestro.

deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att., cod. proc. pen.
2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e
processuale ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in
riferimento agli artt. 444, 445 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. – illogicità
di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La confisca non potrebbe essere disposta in relazione a beni o cose
non intrinsecamente criminosi, ovvero il cui possesso o utilizzo non sia in
sé illecito.
Il provvedimento del Tribunale sarebbe allora illegittimo, atteso che
le lavatrici oggetto della confisca, legalmente acquistate e detenute dal
Formicola, non potrebbero qualificarsi come strumenti stabilmente
utilizzati per la commissione del reato, non attenendo la norma penale
violata al possesso e all’utilizzo delle lavatrici né allo scarico delle attività
delle medesime in sé, quanto piuttosto l’immissione nella fognatura
comunale delle acque reflue da esse prodotte senza autorizzazione.
Sarebbe erroneo anche il riferimento alla possibilità futura del
ripetersi dell’attività punibile, posto che ciò non dipenderebbe dal
possesso delle lavatrici, lecito in sé, quanto dalla ritenuta assenza della
prescritta autorizzazione allo scarico.
3.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto

Procuratore M. Francesca Loy, chiede la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso e i conseguenti provvedimenti ex art. 616 cod. proc. pen.

2. Ricorre per Cassazione il Formicola, tramite difensore di fiducia,

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
L’art. 240, primo comma, cod. pen., prevede che il giudice possa
ordinare la confisca delle “cose che servirono a commettere il reato”. Il
comma terzo della norma, inoltre, espressamente ne dispone
l’applicabilità anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

In tema di confisca facoltativa, il principio di cui all’art. 240, comma
primo, cod. proc. pen. – per il quale il giudice può ordinare la confisca
delle cose … che servirono a commettere il reato – non deve essere
inteso nel senso dell’intrinseca pericolosità dell’oggetto da confiscare, nel
qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240, comma secondo, cod.
proc. pen.), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella
disponibilità del condannato, potrebbe costituire per quest’ultimo un
incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest’ultimo
aspetto che il giudice deve fornire adeguata motivazione. (Sez. 2, n. 838
del 03/12/2003 – dep. 14/01/2004, Luyderer, Rv. 22786401)
Nel caso di specie, poiché il fatto contestato al Formicola consisteva
nell’aver immesso nella fognatura comunale, senza la prescritta
autorizzazione, le acque reflue prodotte dall’attività esercitata, derivante
dagli scarichi di due lavatrici poste all’interno della struttura industriale,
correttamente il Giudice di prima istanza ha ritenuto le lavatrici strumenti
stabilmente utilizzati per la commissione del reato e, conseguentemente,
ha ritenuto che le stesse potessero incrementare “la possibilità futura del
ripetersi dell’attività punibile”.
Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivata, come nel caso in oggetto (Sez.
2, n. 6618 del 21/01/2014 – dep. 12/02/2014, Fiocco, Rv. 25827501 e
Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016 – dep. 28/12/2016, Orsi, Rv.
26874001).

2

parti, ex art. 444 cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 11 luglio 2017.
Il Consigliere estensore
Angelo Matte OCCI

Il Presidente
Vito DI NICOLA

oce

P.Q.M.

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