Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52648 del 11/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52648 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIACULLI MAURIZIO nato il 10/02/1964 parte offesa nel procedimento
ALTRAGRICOLURA CONFEDERAZIONE PER LA SOVRANITA ALIMENTARE parte
offesa nel procedimento
c/
CASIMIRI MASSIMO nato il 10/01/1976 a PESCARA
SAMBUGARO PIERGIORGIO nato il 05/01/1938
LEONARDI MICHELE nato il 13/06/1958 a CATANIA
FIORILLA BARTOLOMEO nato il 20/06/1951 a SCICLI
avverso l’ordinanza del 01/02/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Mario Pinelli: «Inammissibilità dei ricorsi, o in
subordine rigetto dei ricorsi».

Data Udienza: 11/07/2017

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Ragusa, con ordinanza emessa nell’udienza del 1
febbraio 2017, rigettava le richieste di costituzione di parte civile
proposte da Ciaculli Maurizio e dall’associazione AltrAgricoltura Confederazione per la sovranità alimentare, nel procedimento penale

Piergiorgio, Leonardi Michele e Fiorilla Bartolomeo, imputati per il delitto
di cui agli artt. 110 e 515 cod. pen.
2. Ricorrono per Cassazione Ciacullí Maurizio e AltrAgricoltura Confederazione per la sovranità alimentare, tramite difensori, deducendo
i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Abnormità del provvedimento. Violazione dell’art. 111, settimo
comma, Cost., in relazione agli artt. 74, 75, 76 e 81 cod. proc. pen. e
185 cod. pen. Inesistenza di motivazione e abnorme ordinanza in
relazione al rigetto delle domande civili da parte di Ciaculli e
dell’associazione AltrAgricoltura.
In particolare, la difesa di Ciaculli censura l’abnormità del
provvedimento di rigetto del Tribunale di Ragusa, il quale sarebbe stato
emesso in modo arbitrario, eccedendo i poteri giurisdizionali previsti dalle
norme processuali e sostanziali in tema di ammissione di parte civile,
utilizzando un criterio di esclusione della parte civile avulso
dall’ordinamento.
Il Tribunale, invero, avrebbe rigettato le costituzioni di parte civile
“essendo persona offesa la società che risulta fallita; censura entrambe le
parti civili perché nulla si sa dell’eventuale interpello del curatore
fallimentare”; tale constatazione, tuttavia, non potrebbe portare di per sé
ad escludere la presenza di altre persone offese.
L’ordinanza, dunque, sarebbe abnorme per molteplici ragioni: la
stessa negherebbe il principio secondo cui un reato può offendere più

R.G.N.R. 1204/2013 a carico di Casimiri Massimo, Sambugaro

persone e danneggiare più parti private; escluderebbe la parte civile in
forza della sua soggettività valutazione della persona offesa, senza
effettuare alcuno scrutinio circa i requisiti di legittimazione delle parti
civili, peraltro in contraddizione con lo stesso decreto di citazione a
giudizio, nel quale verrebbe indicato, quale persona offesa, lo stesso
Ciaculli; sottoporrebbe l’ammissione delle parti civile ad un onere di
interpello delle altre parti private; rigetterebbe la costituzione delle altri

sede civilistica, così negando il principio di alternatività dell’azione
prevista dall’art. 75 cod. proc. pen.
Anche la difesa di AltrAgricoltura lamenta l’abnormità del
provvedimento impugnato, in quanto l’organo giudicante, rigettando la
richiesta di costituzione di parte civile dell’associazione perché la stessa
non avrebbe previamente esercitato un’azione risarcitoria in sede civile,
avrebbe elaborato una causa di esclusione totalmente avulsa
dall’ordinamento, nonché priva di riferimento normativo.
Al contrario, sussisterebbero i requisiti legittimanti la domanda a
parte civile nel processo penale, atteso che l’associazione AltrAgricoltura
sarebbe portatrice di interessi propri e di interessi esponenziali, lesi dal
comportamento delittuoso degli imputati.
3.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto

Procuratore Mario Pinelli, chiede che i ricorsi vengano dichiarati
inammissibili o, in subordine, rigettati, adottando i provvedimenti
conseguenti.
4. Ciaculli Maurizio ha depositato memoria (in replica alle conclusione
della Procura generale della Corte di Cassazione) nella quale ribadisce la
fondatezza del ricorso.
5. Samburgaro Pietrogiorgio, controparte, ha depositato a sua volta
memoria nella quale ha ritenuto infondati i ricorsi e ne ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

parti civili in quanto al Giudice non consterebbe una loro storica attività in

6. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché i motivi risultano
manifestamente infondati.
L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal
processo non è impugnabile mediante ricorso per Cassazione, salva
l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un
contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero
ordinamento processuale. (Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016 – dep.

L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo
strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 dep. 2015, Tavoloni e altro, Rv. 26227501).
Nel caso in giudizio, non ricorre alcuno dei profili di abnormità
delineati, atteso che l’ordinanza, condivisibile o no la sua motivazione,
non risulta totalmente avulsa dal sistema, né, in ogni caso, pregiudica
l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria: «Non è abnorme
l’ordinanza reiettiva della richiesta di costituzione di parte civile avanzata
da una Diocesi e da un Ente parrocchia, in quanto il provvedimento, oltre
ad essere espressamente previsto dalla legge, non pregiudica l’esercizio
in sede civile dell’azione risarcitoria. (Fattispecie relativa a ritrovamento
del corpo di una ragazza vittima di omicidio all’interno di una chiesa a
distanza di molti anni dal decesso)» (Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012 dep. 07/03/2013, p.c. in proc. Restivo, Rv. 25515101).

29/09/2016, Codacons e altri, Rv. 26777701)

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 luglio 2017.

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