Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52647 del 11/07/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52647 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nei confronti di:
RICHIELLO ROBERTO nato il 22/08/1944
avverso l’ordinanza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Marilia Di Nardo: «Inammissibilità del ricorso».
DEPOSITATA IN CANCELLERK
2 0 NOV 2017
Data Udienza: 11/07/2017
RITENUTO IN FATTO
i. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17 novembre 2016 emessa
nel procedimento penale a carico di Roberto Richiello per i reati di cui agli
artt. 483 cod. pen., 292 e 295, d.P.R. del 23 gennaio 1973 n. 43,
trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero per l’instaurazione della fase
2.
Ricorre per Cassazione la Procura della repubblica presso il
Tribunale di Napoli, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Art. 606, lett. c), cod. proc. pen.: inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità
o di decadenza.
Il provvedimento impugnato dovrebbe qualificarsi come abnorme: da
un lato si porrebbe al di fuori dell’ordinamento processuale per la sua
difformità rispetto allo schema tipico, non essendo prevista l’udienza
preliminare per i delitti di cui agli artt. 483 cod. pen., 292 e 295 d.P.R. n.
43 del 1973; dall’altro lato avrebbe avuto l’effetto di far regredire
indebitamente il procedimento.
3.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto
Procuratore Marilia De Nardo, chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo
strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
dell’udienza preliminare.
processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 dep. 2015, Tavoloni e altro, Rv. 26227501).
Nel caso di specie deve escludersi l’abnormità dell’atto impugnato,
poiché lo stesso non si pone al di fuori dei poteri che la legge attribuisce
al giudice, costituendo emanazione del generale potere di controllo del
giudice sul corretto esercizio dell’azione penale, né dà luogo ad
un’indebita regressione del procedimento, bensì, al contrario, ristabilisce
Il Tribunale, infatti, non ha errato nel ritenere necessaria l’udienza
preliminare nel caso in giudizio, in quanto al Richiello è stata contestata
la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 295, comma 2, lett. c),
d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede la pena della reclusione da tre a
cinque anni, così determinando la non applicazione dell’art. 550 cod.
proc. pen., che contempla la citazione diretta a giudizio in caso di delitti
di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a
quattro anni. Ai sensi dell’art. 4, cod. proc. pen., infatti, le circostanze
aggravanti ad effetto speciale si considerano nel calcolo della pena, ai fini
del rito.
L’ordinanza impugnata non risulta dunque abnorme, e quindi il
ricorso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso, 11 luglio 2017.
il corretto iter dell’azione penale.