Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52646 del 11/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52646 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRAZIANI ENRICO NICCOLO nato il 01/12/1943 a MONTENERO DI BISACCIA

avverso l’ordinanza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

sentita la relazione svolta da! Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Giuseppe Corasaniti: «Annullamento senza rinvio».

Data Udienza: 11/07/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 10 aprile 2014,
aveva rigettato l’istanza di riparazione presentata da Enrico Niccolò
Graziani per l’ingiusta detenzione da costui subita dapprima nella forma

successivamente nella forma degli arresti domiciliari, dal

10 novembre

2005 al 21 febbraio 2006, in relazione ai reati di concussione, tentata
concussione e abuso d’ufficio, dai quali era stato assolto in via definitiva
ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
La Corte aveva affermato, in particolare, l’insussistenza dei
presupposti di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in ragione di
una serie di elementi quali: il fatto che lo stesso era stato indicato dai
principali testimoni del processo a suo carico; la circostanza che il quadro
indiziario non era stato intaccato a seguito della valutazione del Tribunale
del riesame; la mancanza di qualsiasi chiarimento da parte del Graziani in
ordine alle contestazioni mossegli; l’assoluta incertezza determinatasi
all’interno di una comunità di modeste dimensioni.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, il Graziani aveva proposto ricorso
per Cassazione, accolto con sentenza resa nell’udienza camerale del 17
marzo 2015. La Suprema Corte, in particolare, aveva evidenziato l’errore
prospettico contenuto nell’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, la
quale aveva indugiato su considerazioni inerenti al quadro indiziario a
carico del richiedente, di per sé non rilevante nel procedimento
riparatorio, omettendo invece di esplicitare le condotte del Graziani
costituenti colpa grave.
La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio con ordinanza del 9
maggio 2016 in questa sede impugnata, dichiarava inammissibile
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione di cui trattasi, in quanto la
stessa non risultava sottoscritta personalmente dal Graziani ed era stata
presentata in forza di una procura alle liti assolutamente generica.

della custodia cautelare in carcere, dal 12 al 31 ottobre 2005, e

2. Ricorre per Cassazione il Graziani, tramite difensore, deducendo i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 627 cod. proc. pen.
La Corte d’Appello di Firenze avrebbe sollevato vizi di ammissibilità

riferimento, in particolare, alla procura alle liti) in violazione dell’art. 627
cod. proc. pen., il quale fa divieto, al giudice del rinvio, di rilevare nullità
o inammissibilità verificatesi nei giudizi precedenti ovvero nel corso delle
indagini preliminari.
2. 2. Violazione di legge, art. 627, comma 4, cod. proc. pen.
Il Collegio, per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso, avrebbe
violato l’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. anche intesa quale norma
processuale non derogabile.
2.3. Violazione di legge, art. 314 cod. proc. pen.
La Corte d’Appello, disattendendo totalmente quanto statuito dalla
Corte di Cassazione che aveva chiesto il nuovo esame della domanda con
riferimento alla verifica della sussistenza di comportamenti dolosi o
gravemente colposi del Graziani, idonei ad escludere la riparazione, ha
violato l’art. 314 cod. proc. pen.
2. 4. Art. 606, comma 1, lett. e): mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi del gravame.
Il Giudice del rinvio ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla
domanda proposta, ossia la spettanza o meno dell’indennizzo per
l’ingiusta detenzione subita dal Graziani.
3.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto

Procuratore Giuseppe Corasaniti, chiede, in accoglimento del ricorso,
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

della domanda originaria e della ritualità della sua proposizione (con

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato.
È invero principio consolidato di questa Corte quello secondo cui nel
giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità,
inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori
del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui

le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché,
nell’ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di
cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di
annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle
questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di
rinvio (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 26386501; Sez. 6,
n. 47564 del 14/11/2013, Tuccillo, Rv. 25747001).
La Corte di appello dì Firenze pertanto non poteva sindacare la
ritualità del mandato o della procura alle liti per la preclusione della
sentenza di annullamento della Suprema corte di Cassazione (art. 627,
comma 4, del cod. proc. pen.).
L’ordinanza deve quindi annullarsi, con rinvio alla Corte di appello di
Firenze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di
Firenze.

Così deciso, 11 luglio 2017.

origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte

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