Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52644 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52644 Anno 2017
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Morsello Paola, nata a Marsala il 9/6/1976
avverso la sentenza del 15/2/2017 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2015 Paola Morsello venne condannata dal
Tribunale di Marsala, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95
d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda,
quale aumento per la continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza del
medesimo Tribunale del 14 marzo 2013, rilevando l’unicità del disegno criminoso
tra le condotte oggetto dei due giudizi; con la medesima sentenza venne
disposta la demolizione delle opere abusive e riconosciuto alla Morsello il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte d’appello di Palermo, provvedendo con sentenza del 10 marzo 2017
sulle impugnazioni del Pubblico Ministero e della imputata, ha rideterminato il
suddetto aumento di pena in mesi quattro di arresto ed euro 15.000,00 di

Data Udienza: 25/10/2017

ammenda, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena
alla demolizione delle opere abusive, da eseguire entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato di tale sentenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Morsello,
affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato violazione degli artt.
163 e 165 cod. pen., in relazione alla subordinazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.

motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la subordinazione della
sospensione della pena alla demolizione delle opere abusive sarebbe stata
giustificata dal fatto che essa aveva già goduto del medesimo beneficio anche in
occasione di una precedente sentenza di condanna, in quanto il Tribunale aveva
ravvisato la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti oggetto dei due
procedimenti, sicché il beneficio della sospensione condizionale della pena
doveva ritenersi legittimamente e correttamente riconosciuto con riferimento alla
pena come complessivamente determinata per l’unico reato continuato, pur se
giudicato separatamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d’appello di Palermo ha posto a fondamento della subordinazione
della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione delle
opere abusive sia la necessità di favorire l’eliminazione delle conseguenze
dannose del reato urbanistico commesso dalla Morsello, sia il fatto di avere la
stessa già goduto di tale beneficio.
Tale ultima affermazione non è corretta, in quanto il beneficio riconosciuto
alla imputata con la prima sentenza di condanna del Tribunale di Marsala, cioè
quella pronunziata il 14 marzo 2013 e divenuta definitiva, deve ritenersi esteso
anche ai fatti giudicati con la successiva sentenza del medesimo Tribunale del 4
novembre 2015, confermata dalla Corte d’appello di Palermo mediante la
sentenza in esame, in considerazione del riconoscimento del vincolo della
continuazione tra i fatti oggetto dei due giudizi, in quanto in tale ipotesi la
pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per l’unico reato
continuato, e dunque il beneficio della sospensione della pena può essere
riconosciuto in relazione a entrambe senza che ciò comporti alcuna violazione
dell’art. 164 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 594 del 22/01/1999, Pontei, Rv. 212632;

2

Ha evidenziato al riguardo l’erroneità della proposizione contenuta nella

Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889; Sez. 1, n. 39217 del
12/02/2014, Sforza, Rv. 260502).
La ricorrente non ha, però, in alcun modo censurato l’altra autonoma ratio
decidendi su cui è fondato il punto censurato della sentenza impugnata, ragione
idonea anche di per sé sola a sorreggere la decisione di disporre la
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione
dell’ordine di demolizione delle opere abusive, e cioè la necessità di favorire
l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato urbanistico commesso dalla
ricorrente, sicché il ricorso in esame risulta privo della necessaria specificità

poste a fondamento del punto censurato della decisione impugnata (cfr. Sez. 3,
n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, Rv. 240109), che ne comporta l’inammissibilità.
Benché la ricorrente non abbia considerato detta affermazione della Corte
territoriale, ne va comunque, per completezza, evidenziata la conformità ad un
consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui, in tema di
reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla
demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare
le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel
formulare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen.,
ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la
fruizione del beneficio (così Sez. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Abbate,
Rv. 267027; conf. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3,
n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466), come avvenuto nel caso di
specie, avendo la Corte d’appello dato atto della necessità di apporre tale
condizione allo scopo di favorire l’eliminazione delle conseguenze dannose del
reato.

3. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, sia a
causa della mancanza della necessaria specificità estrinseca, sia per la
correttezza della decisione adottata dalla Corte territoriale, di subordinare il
beneficio concesso alla esecuzione della disposta demolizione delle opere
abusive.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 2.000,00.

3

estrinseca, essendo privo del necessario confronto critico con tutte le ragioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 25/10/2017

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