Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52634 del 17/05/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52634 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Onori Fabrizio, nato a Nettuno il 13.1.1967,
avverso la sentenza in data 6.6.2016 del Tribunale di L’Aquila,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Francesco Salzano, che, dopo aver chiesto il rigetto dell’istanza di rinvio dell’avv.
Sabrina Caltabíano perché pervenuta tardivamente, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L’Aquila ha condannato Onori Fabrizio alla pena di C
3.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui agli art. 118, comma 3, e
159, comma 2, lett. a), d. Lgs. n. 81/08, poiché non aveva ottemperato alla
disposizione di legge, secondo cui, nei lavori di escavazione con mezzi meccanici,
doveva essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco; nello specifico gli ispettori
avevano rinvenuto un operaio nel raggio d’azione dell’escavatore meccanico; in
L’Aquila, il 20.3.2014, nel cantiere sito in via Cadorna, n. 3.

2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta che era
stato ritenuto responsabile del comportamento di un suo dipendente
specializzato, il quale aveva seguito i corsi sulla sicurezza ed era informato sui
pericoli connessi allo svolgimento dell’attività; inoltre, egli era assente sul

Data Udienza: 17/05/2017

cantiere al momento dell’ispezione, ed in ogni caso, il processo, in cui
l’escussione dei testi era avvenuta in assenza del suo difensore, era stato deciso
senza dargli la benché minima possibilità di difendersi e senza accertare se
l’escavatore fosse in movimento o meno al momento del sopralluogo. Infine,
lamenta di non aver avuto tutti i benefici di legge ed in particolare la
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

pervenire il giorno dell’udienza dal Difensore, il quale non ha specificato se
l’impedimento professionale presso il Tribunale di Velletri, peraltro non
documentato, fosse precedente e indifferibile né ha riferito in merito alla
possibilità di un’organizzazione professionale incompatibile con l’assolvimento di
entrambe le incombenze.
3.1. Nel merito, il ricorso è infondato perché basato su circostanze di
fatto, per giunta di contorno.
Il ricorrente non contesta l’accertamento del reato, ma la sua
responsabilità.
Non si confronta però con la motivazione del Giudice, il quale a) dà atto
che il teste dell’Ispettorato del Servizio Prevenzione e Sicurezza aveva dichiarato
che l’imputato era stato ammesso al pagamento della sanzione amministrativa,
cui non aveva ottemperato, b) ritiene raggiunta la prova della sua penale
responsabilità per non aver predisposto adeguate misure di sicurezza idonee ad
evitare al proprio dipendente l’accesso al raggio d’azione della pala
dell’escavatore meccanico.
3.2. Quanto alla contestazione in ordine alla revoca dell’ordinanza di
ammissione dei testi a difesa, il ricorrente non ha allegato di aver formulato
immediata e specifica doglianza (Cass., Sez. 2, n. 9761/15, Rv 263210, Rizzello;
Cass., Sez. 5, n. 51522/13, Rv 257891, Abatelli e altro).
Quanto alla contestazione in ordine alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, il ricorrente non ha
censurato l’omessa motivazione in relazione ad una specifica richiesta formulata
in tal senso, limitandosi in questa sede a proclamare la sua incensuratezza, con il
che avrebbe forse inteso lamentare la manifesta contraddittorietà o illogicità
della decisione, doglianza che però presuppone pur sempre l’allegazione del fatto
di aver richiesto l’applicazione del beneficio nonché di tutti quegli elementi di
valutazione, oltre all’incensuratezza, necessari al giudice per la formulazione di
una prognosi positiva ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese.

3. Preliminarmente va rigettata la generica istanza di rinvio fatta

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 maggio 2017.

Ubalda M crì

Il Presi
Silvio Aigno

Il Consigliere estensore

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