Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52632 del 17/05/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52632 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da De Stefano Vincenzo, nato a Reggio Calabria il
20.8.1960,
avverso la sentenza in data 14.07.2016 della Corte d’Appello di Reggio Calabria,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza in data 14.7.2016,
in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 3.5.2012,
riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 6, lett. f), L. 210/08, ha rideterminato la pena
nei confronti di De Stefano Vincenzo – chiamato a rispondere del reato di cui
all’art. 6, lett. d), L. 210/08, perché con l’autocarro Nissan aveva effettuato
trasporti di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione, in
Reggio Calabria il 2.4.2010 – in mesi 3 di reclusione ed C 5.000,00, conferma nel
resto.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 212, comma 8, d. Lgs.
152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 30, d. Lgs. 4/08. Espone a) che in

Data Udienza: 17/05/2017

data 13.3.2010 la sua impresa aveva regolarmente reso la comunicazione ai
sensi dell’art. 212, comma 8, d. Lgs. 152/06, come sostituito dall’art. 2, comma
30, d. Lgs. 4/08 alla Sezione Regione Calabria della Camera di commercio di
Catanzaro; b) che la domanda era regolare, sia con specifico riferimento al
materiale oggetto di attività di trasporto, sia con riguardo all’autoveicolo
tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti indicati e la cui targa coincideva con
quella dell’autocarro Nissan, visto transitare con a bordo il materiale edile di
varia natura; che, siccome l’art. 6, lett. d), d. Lgs. 172/08 punisce la condotta di

mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla
normativa vigente, non poteva configurarsi il reato.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), c.p.p., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche. La Corte territoriale le aveva escluse perché aveva ritenuto
non sufficiente il richiamo alla semplice incensuratezza del ricorrente. Nella
fattispecie, invece, avrebbe dovuto considerarsi che egli aveva tenuto la
condotta contestata in un momento successivo alla presentazione dell’apposita
comunicazione prescritta dalla legge cui era seguita la regolare iscrizione all’albo
nazionale gestori ambientali. Inoltre, avrebbe dovuto valorizzarsi il suo carattere,
la condotta di vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita
familiare e sociale e l’assenza della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, ma fondato quanto al
secondo.
3.1. E’ certo che l’imputato aveva presentato la comunicazione alla
Camera di commercio di Catanzaro per l’iscrizione nell’apposita sezione, prima di
effettuare il trasporto oggetto del presente procedimento.
La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare legittimamente
le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria
prevista, è necessaria l’iscrizione all’albo, provvedimento rispetto a cui la
comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce
effetti equipollenti. Ed invero, l’art. 212, d. Lgs. 152/06, prevede al comma 8 che
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla

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chiunque effettui, tra l’altro, un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in

quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle
garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’albo
territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i
successivi trenta giorni”. Ciò significa che nel caso specifico è necessaria
l’iscrizione che non può essere surrogata dalla mera comunicazione.
E’ certo che, al momento del controllo, in data 2.4.2010, non erano
neanche decorsi i 30 giorni dal 13.3.2010.

la disgiuntiva “o” dell’art. 6, lett. d), d.Lgs. 172/08 tra “iscrizione” o
“comunicazione” non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima,
ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi in
cui sia necessaria l’iscrizione, con la sanzione per la relativa assenza.
3.2. Quanto al secondo motivo, invece, inadeguata appare la motivazione
della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche sulla base dell’asserita insufficienza del mero stato di incensuratezza.
La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, infatti, tutto il complesso degli
elementi a sua disposizione, in particolare quelli relativi alla personalità
dell’imputato ed alle circostanze del fatto, spiegando per quale motivo non era
possibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va
quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per il dovuto
approfondimento del tema. L’accertamento della responsabilità è invece da
considerarsi irrevocabile ai sensi dell’art. 624 c.p.p.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle circostanze
attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio
Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 17 maggio 2017.

E’ condivisibile sul punto l’interpretazione della Corte territoriale, perché

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