Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52631 del 06/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 52631 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MACRI’ UBALDA

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5.6.2014 il Tribunale di Firenze ha assolto Palassi
Elio e Fognani Adriano dal reato di cui al capo A) e, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di C 3.000,00 di ammenda,
ciascuno oltre spese per il reato ascritto al capo B), art. 110 c.p. (concorso con
ignoti), 192, comma 1 e 256, comma 2, d. Lgs. 152/06 per aver abbandonato
sul suolo rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da parti di autoveicoli prodotti
dall’attività di autocarrozzeria “Palassi Elio Fognani Adriano s.n.c.”, rifiuti,
derivanti dall’attività di smontaggio dei veicoli e reperiti in località Le Piagge del
Comune di Firenze, all’interno di un’area verde interessata da un più vasto
abbandono di rifiuti di diversa natura e provenienza; in Firenze il 17.4.2012.

2. Con il primo motivo di ricorso, gli imputati lamentano la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all’art. 548, comma 2 e 3,

Data Udienza: 06/04/2017

c.p.p. Ed invero, siccome già dichiarati contumaci, ma non ancora condannati
alla data di entrata in vigore della L. 67/14, avrebbero dovuto ricevere le
notifiche dell’art. 548 c.p.p., mentre, non solo il difensore di fiducia del Fognani,
avv. Stefano Pagliai, del foro di Firenze, con studio in viale Volta n. 86, non
aveva ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza fuori termine, ma
il Fognani stesso, che aveva eletto domicilio presso il suo difensore, non aveva
ricevuto la suddetta notifica, tanto più che l’estratto contumaciale era stato
erroneamente notificato ad un difensore diverso da quello nominato, sprovvisto

notificazione era avvenuta presso lo studio di altro avv. Stefano Pagliai, sempre
del foro di Firenze, ma con studio in viale Malta n. 5, presso il quale,
presumibilmente a causa di un problema di omonimia, era stata eseguita la
notifica dell’estratto contumaciale destinata al Fognani via pec in data 17.8.2016.
Di qui, pertanto, la nullità della notifica dell’estratto contumaciale al Fognani, di
cui doveva essere disposta la rinnovazione.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), c.p.p. perché il Giudice a) aveva travisato la prova, in quanto
il teste Paoli della Polizia Provinciale di Firenze, all’udienza del 14.11.2013, aveva
dichiarato che dello smaltimento dei rifiuti pericolosi si occupava una ditta di cui
non ricordava il nome e di quelli non pericolosi un’altra ditta, la Eco Firenze
S.r.l., ma tali circostanze non erano state ulteriormente investigate; b)
contraddittoriamente, illogicamente ed in contrasto con i principi del processo
penale, aveva ritenuto provata la loro responsabilità per il reato di cui al capo B)
perché essi non avevano fornito la prova della loro innocenza, salvo ritenere la
loro innocenza per i fatti di cui al capo A) perché l’Accusa non era riuscita a
provare la loro colpevolezza.
Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza impugnata ed in subordine
la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale al Fognani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Con riferimento al profilo processuale, va data continuità all’indirizzo
di questa Corte, secondo cui l’imputato che, dopo una sentenza emessa in
contumacia nei suoi confronti, conferisce al proprio difensore procura speciale
per proporre impugnazione, è privo di legittimazione a chiedere o a far chiedere
dal suo fiduciario di essere rimesso in termini per impugnare autonomamente la
decisione, nonostante la mancata notifica dell’estratto contumaciale, essendosi
spogliato, mediante il rilascio della delega, del proprio diritto all’impugnazione
(Cass., Sez. 6, n. 10537/17, Rv 269729; Sez. 2, n.42651/15, Rv 265256; si

di qualunque tipo di mandato nel presente procedimento. In particolare, la

veda anche Sez. F., n. 41158/15, Rv 264884). Nella specie, i motivi della
sentenza sono stati deposìtati a circa due anni di distanza dalla deliberazione,
ma il Fognani non ha ricevuto nessun pregiudizio dall’omessa notifica
dell’estratto contumaciale, tant’è che il suo difensore ha ritualmente proposto il
ricorso per cassazione.
3.2. Con riferimento al profilo di merito, la motivazione della sentenza
appare solida ed immune da vizi logici.
Il Giudice ha precisato che il teste Paoli della Polizia Provinciale di Firenze

proprietà di due fratelli estranei a questo processo, erano stati trovati rifiuti di
vario genere (carcasse di elettrodomestici, calcinacci in cartongesso, rifiuti di
demolizioni e pezzi di automobili) e che, da un’esplorazione più accurata dei
rifiuti, era emerso un pezzo di automobile con una targa intestata ad una donna,
la quale aveva dichiarato di aver fatto riparare la sua auto in una carrozzeria di
Firenze; gli imputati, gestori della carrozzeria, avevano dichiarato che i rifiuti
pericolosi venivano gestiti da una ditta e quelli non pericolosi da tale Enache
Florin, successivamente risultato titolare di una ditta edile che faceva anche
demolizioni di strutture metalliche e sgomberi di cantine ma non aveva alcuna
autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti. Condivisibilmente il Giudice è
ricorso, quindi, alla prova logica: siccome i rifiuti erano riferibili indiziariamente
agli imputati, i quali non avevano dimostrato di averli consegnati a terzi, doveva
arguirsi che gli stessi erano responsabili del loro abbandono e smaltimento
illegale.
3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene
pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente
onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese
del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i
ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso, il 6 aprile 2017.

aveva riferito che, a seguito della segnalazione di un cittadino, sul terreno di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA