Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 526 del 07/01/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 526 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 07/01/2015
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di L’Aquila nel
procedimento a carico di Di Tella Alfonso, n. a San Cipriano d’Aversa
il 27.10.1959 e di Di Tella Domenico, n. a Caserta il 05.02.1986,
rappresentati e assistiti dall’avv. Massimo Carosi di fiducia, avverso
l’ordinanza n. 2745/2012 emessa dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di L’Aquila, in data 03.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1
1.
Con ordinanza in data 09.06.2014, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di L’Aquila, nell’ambito del procedimento di cui in
epigrafe, disponeva nei confronti di Di Tella Alfonso, Di Tella Domenico
ed altri indagati la misura cautelare della custodia in carcere. La
misura, impugnata dagli interessati avanti al Tribunale del riesame di
L’Aquila a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., veniva confermata.
2.
Successivamente, con istanza ex art. 299 cod. proc. pen. in data
Domenico avanzava al giudice per le indagini preliminari richiesta di
revoca della misura. Con ordinanza in data 03.10.2014, il giudice
accoglieva l’istanza e revocava le misure cautelari ritenendo cessate le
esigenze cautelari nei confronti di entrambi gli indagati.
3.
Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica di L’Aquila
propone ricorso per riesame ritenendo il provvedimento affetto da
mancanza di motivazione avendo lo stesso operato un acritico
recepimento delle tesi difensive senza l’aggiunta di qualsivoglia
argomento logico o giuridico: da qui la richiesta di annullamento del
provvedimento impugnato con le statuizioni di conseguenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso – proposto avverso l’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen.
emessa dal giudice per le indagini preliminari – va qualificato quale atto
di appello a norma dell’art. 310 cod. proc. pen. non potendo lo stesso
valere quale ricorso per saltum,
rimedio processuale non previsto
dall’ordinamento, e questo sulla base della regola generale contenuta
nell’art. 568 cod. proc. pen. in punto tassatività dei mezzi di
impugnazione (cfr., Sez. 5, sent. n. 820 del 22/08/1991, dep.
09/09/1991, Grasso, Rv. 188151, secondo cui in tema di impugnazioni
in materia di misure cautelari personali, la richiesta di riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale è l’unico rimedio che il
legislatore consente di omettere mediante l’esperimento del ricorso
diretto per cassazione. Il ricorso per cassazione cosiddetto “per
saltum” non è, dunque, ammesso nei confronti delle ordinanze
concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle
suddette misure, in ordine alle quali è solo prevista, dall’art. 310 cod.
proc. pen., la speciale impugnativa dell’appello al Tribunale di cui al
01.10.2014, la difesa degli indagati Di Tella Alfonso e Di Tella
comma settimo dell’art. 309 di tale codice e – solo in esito a tale
gravame – il ricorso per cassazione. Nel caso, tuttavia, in cui sia stato
proposto ricorso diretto per cassazione avverso provvedimenti in tema
di revoca o sostituzione delle misure coercitive, pronunciati ex art. 299
cod. proc. pen., lo stesso non è inammissibile, stante la tassatività sia
dei mezzi di impugnazione sia dei casi di inammissibilità
dell’impugnazione, ma va qualificato come appello a norma dell’art.
trasmessi al giudice funzionalmente competente e cioè al Tribunale del
capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio del giudice che ha
emesso il predetto provvedimento).
5. Alla pronuncia consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di
L’Aquila per l’ulteriore corso
PQM
Qualificato il ricorso del pubblico ministero come atto di appello a
norma dell’art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.1.2015
568, comma quinto, del medesimo codice ed i relativi atti vanno