Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52571 del 06/06/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 52571 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 28/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L’avv. Minniti chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota
spese.
L’avv. Tucci si riporta sostanzialmente ai motivi di ricorso e ne chiede
l’accoglimento.

Data Udienza: 06/06/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini

abbreviato, aveva condannato alle pene, principali ed accessorie,
ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte
civile costituita, tra gli altri, A.A. e B.B., in
ordine ai delitti ex artt. 110, c.p., 223, co. 1 e 2, 2 n. 2, in relazione
all’art. 216, comma 1 n. 1 e n.2, 219, comma 1 e 2 n. 1, I. f., loro in
rubrica ascritti, in relazione al fallimento della “Sistema Moda s.r.l. in
liquidazione”, assolveva tutti gli imputati dal reato di cui al capo A/1.2),
per non aver commesso il fatto; assolveva, altresì, A.A. dal
reato di cui al capo A.2), limitatamente all’addebito sub 2.1.) per non
aver commesso il fatto; la B.B. dal reato di cui al capo A.2),
limitatamente all’addebito relativo al “rimborso soci/c finanziamenti” per
euro 47.230,07, di cui al punto sub 2.1), per non aver commesso il
fatto, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2.

Avverso la sentenza del giudice dell’appello, di cui chiedono

l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti
imputati, gli imputati A.A. e B.B., a mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, articolando diversi motivi.
2.1. Il A.A., in particolare, lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, rilevando, in relazione al reato di cui al capo n. 2, una
contraddizione tra la premessa del ragionamento fattuale del giudicante
in ordine alla totale estraneità dell’imputato alla gestione di fatto,
contabile ed economico-finanziaria della società posta invece in capo a
G.G. ed a T.T., e la conclusione cui perviene la
stessa corte territoriale nell’affermare la responsabilità del ricorrente per
il reato di cui si discute, sul presupposto di “una volontaria e
consapevole abdicazione ai doveri di controllo della carica rivestita nella
piena consapevolezza che la frammentaria e incompleta contabilità

preliminari presso il tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio

avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio (..)”, senza peraltro
addurre alcun argomento a sostegno della sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato; con riguardo al reato di cui al capo n. 3, il
ricorrente deduce che l’imputazione così come strutturata si
configurerebbe come una vuota formula di stile meramente ripetitiva

necessario nesso causale tra le singole operazioni ascrivibili all’imputato
e descritte come dolose ed il fallimento della società.
In particolare, secondo il ricorrente, anche con riguardo a tale
imputazione, non potrebbe esser attribuita allo stesso una condotta
integrante la fattispecie in relazione al periodo di tempo in cui ha
rivestito il ruolo di amministratore, in quanto in tale periodo i debiti
erariali e previdenziali erano esigui e rientravano nella normale
condizione di crisi di liquidità di un’impresa; inoltre, la nozione di
operazioni dolose implica l’accertata infedeltà delle funzioni ovvero la
dimostrata violazione dei doveri discendenti dal rapporto organico con la
società, situazioni, queste, che mancherebbero totalmente nel caso di
specie. Anche con riferimento al menzionato capo d’imputazione, il
ricorrente lamenta l’apparenza e l’illogicità della motivazione del giudice
dell’appello, nonché la sua contraddittorietà con la restante parte motiva
della sentenza, sottolineando come tanto il giudice di primo grado,
quanto la corte d’appello abbiano riconosciuto che “altre fossero le
persone che effettivamente e materialmente gestivano la compagine ed
operavano per la società”, sicché la posizione dell’imputato appare
quella di una mera testa di legno, in capo al quale, a tutto voler
concedere, avrebbe potuto residuare una responsabilità ex art. 40, cpv.,
c.p., per mancato impedimento delle conseguenze della condotta
dell’amministratore di fatto, senza tacere che anche questa residua
ipotesi di responsabilità avrebbe richiesto un rigoroso accertamento sul
versante dell’elemento soggettivo del reato volto a raggiungere la prova
della piena consapevolezza dell’amministratore di diritto in ordine ai
disegni criminosi perseguiti dall’amministratore di fatto, indagine che sul
punto comunque non risulta essere stata minimamente svolta;

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della dizione letterale dell’art. 223 comma 2 n. 2, I.f., senza chiarire il

violazione di legge e vizio di motivazione vengono del pari dedotti dal
ricorrente, in ordine al mancato riconoscimento, in suo favore, della
circostanza attenuante ex art. 114 c.p., invocata dalla difesa, atteso che
come risulterebbe dalla vicenda e dalla ricostruzione dei fatti operata
dallo stesso giudicante, il contributo causale apportato dalla condotta del

sua condotta avrebbe potuto esser addirittura avulsa, senza apprezzabili
conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento.
2.2. La B.B. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto la corte territoriale ha erroneamente affermato la responsabilità
dell’imputata, senza considerare che quest’ultima, all’interno della
società fallita, rivestiva la qualifica di amministratrice non operativa,
priva di deleghe, sulla quale gravava un mero dovere di controllo
relativo ai dati forniti dall’organo delegato.
Sicché la colpevolezza della B.B. si sarebbe dovuta fondare sulla
presenza di segnali precipui e peculiari in ordine all’evento illecito e
sull’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi non in via
assoluta ma in relazione alla sua qualifica di amministratore non
operativo, secondo i principi propri della responsabilità dolosa per non
aver impedito l’evento, ma, conclude, sul punto, la ricorrente, nessuna
valutazione in tal senso è stata effettuata dai giudici di merito.
L’imputata evidenzia, altresì, l’illogicità della motivazione, atteso che la
corte territoriale, da un lato, ha escluso la competenza e la conoscenza
da parte dell’imputata circa la gestione delle aziende; dall’altro, ha
fondato l’affermazione di responsabilità sul rilievo che la natura
macroscopica delle irregolarità contabili riscontrate sarebbe stata tale da
non poter essere ignota all’imputata e quindi implicitamente voluta, sia
pure nella forma del dolo eventuale, sulla base, dunque, di una doppia
presunzione e di conoscenza e di accettazione – tramite la propria
condotta omissiva – dell’evento delittuoso.
Con riferimento al reato di cui al capo A3), la ricorrente ripropone le
medesime doglianze, per un verso, rilevando come la corte territoriale,
nel ritenere provato che l’inosservanza sistematica degli obblighi posti a

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A.A. si configurerebbe come assolutamente modesto, al punto che la

carico degli amministratori da leggi amministrative, fiscali e
previdenziali, abbia causato o comunque aggravato il dissesto della
società fallita, ponendosi come concausa del dissesto stesso, non ha
fornito alcuna giustificazione circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, in capo alla B.B.; per altro verso lamentando la

rispetto alle scelte gestionali dell’impresa, dal momento che il
compendio probatorio basato soprattutto sulle relazioni del curatore
fallimentare, rappresenta un’assoluta estraneità dell’imputata ai fatti in
contestazione, nonché ribadendo l’illogicità della motivazione della
sentenza del giudice di appello, che, pur riconoscendo la mancanza di
competenza e di conoscenza da parte dell’imputata in ordine alla
gestione aziendale, finisce con il ritenerla colpevole dei reati contestati,
sulla base della natura macroscopica delle irregolarità contabili
riscontrate.
3. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
4. Preliminarmente occorre rilevare che entrambi i ricorrenti, all’esito
della decisione della corte territoriale, sono stati ritenuti responsabili
solo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A2,
n. 2), e del reato di cui al capo n. 3), per avere cagionato il fallimento
della società, attraverso il mancato pagamento di ingenti debiti erariali e
previdenziali, per un ammontare complessivo di euro 784.222,00, in
qualità, il A.A., di socio e presidente del consiglio di amministrazione;
la B.B. di socio e componente del consiglio di amministrazione della
società fallita.
Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che la qualifica rivestita
da entrambi gli imputati giustifica l’affermazione di responsabilità nei
loro confronti.
Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della
giurisprudenza di legittimità, da un lato, integra il reato di bancarotta la
condotta del consigliere di amministrazione di società di capitali che
abbia omesso di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili, essendo irrilevante che sia stato in carica per un

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mancata valutazione del concreto e reale ruolo svolto da quest’ultima

breve periodo, che non abbia avuto deleghe operative e che la società
fosse dotata di collegio sindacale, in quanto l’accettazione della carica di
consigliere di amministrazione comporta comunque l’assunzione dei
doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 cod. civ (cfr. Cass.,
sez. V, 29.10.2015, n. 4791, rv. 265802); dall’altro, il componente del

impropria per mancato impedimento del reato anche quando egli sia
consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le
informazioni necessarie all’espletamento del suo mandato (cfr. Cass.,
sez. V, 29.3.2012, n. 23091, rv. 252803).
Siffatto orientamento giurisprudenziale, peraltro, si inserisce in un
consolidato alveo interpretativo, secondo cui in tema di reati fallimentari
l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta
documentale, anche laddove sia investito solo formalmente
dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in
quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di
diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la
dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato,
tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr.,

ex

plurimis, Cass., sez. V, 19.2.2010, n. 19049, rv. 247251; Cass., sez. V,
30.10.2013, n. 642, rv. 257950).
Va, inoltre, rilevato che, con riferimento ad entrambe le fattispecie
delittuose innanzi indicate, nessuna specifica contestazione, degna di
nota è stata mossa in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei
reati di cui si discute (i rilevi del A.A. sulla contestazione di cui al capo

n. 3, essendo del tutto generici e di natura eminentemente fattuale),
profilo sul quale, peraltro, la corte territoriale si sofferma specificamente,
con articolato argomentare, in relazione al quale ritiene il Collegio di
dovere solo ribadire l’orientamento da tempo formatosi nella
giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in tema di bancarotta
fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma
secondo n. 2, I.f., possono consistere nel compimento di qualunque atto
intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della

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consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta

impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un
depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa,
come il mancato versamento dei contributi previdenziali (al quale va
assimilato il mancato pagamento dei debiti erariali) con carattere di
sistematicità, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei

esame, il conseguente dissesto della società (cfr. Cass., sez. V,
29.11.2013, n. 12426, rv. 259997; Cass., sez. V, 15.5.2014, n. 29586,
rv. 260492; Cass., sez. V, 25.9.2014, n. 47621, rv. 261684).
Pertanto rimane da affrontare, a questo punto, il profilo della sussistenza
dell’elemento soggettivo dei delitti di cui si discute, che, nella fattispecie
della bancarotta fraudolenta documentale generica oggetto di
contestazione, si atteggia in termini di dolo generico, consistente nella
consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà
o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio
o del movimento degli affari, non richiedendosi che la volontà sia
indirizzata ad impedire queste conoscenze, bastando la consapevolezza
che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili
sia suscettibile di produrre quel risultato (cfr. Cass., sez. V, 11.5.2001,
n. 31356, rv. 220167; Cass., sez. V, 11.5.2005, n. 22109, V.); così
come nel reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni
dolose, in relazione al quale non è richiesta la volontà diretta di
provocare lo stato di insolvenza della società„ essendo sufficiente la
coscienza e volontà dell’operazione, che, concretizzandosi in abuso od
infedeltà della carica ricoperta ovvero in un atto intrinsecamente
pericoloso per la salute della società, dà luogo a decozione (cfr.,

ex

plurimis, Cass., sez. V, 17.12.1997, n. 2413, rv. 209934; Cass., sez. V,
16.12.1998, n. 2905, rv. 212613).
Di conseguenza l’elemento soggettivo in entrambi i reati può presentarsi
anche nella forma del dolo eventuale, come è noto compatibile con il
dolo generico, configurabile in tutti quei casi in cui l’omesso svolgimento
da parte di un soggetto dell’attività di controllo demandatagli dalla
legge, si accompagni all’accettazione del rischio che, a causa della sua

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confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile, come nel caso in

condotta omissiva, si verifichi l’evento lesivo oggetto di tutela da parte
della norma penale: la bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass.,
sez. V, 21.11.1989, n. 5927, P.) ovvero il fallimento (cfr. Cass., sez. V,
11945/1999; Cass., sez. I, 13.12.2007, n. 3942, rv. 238367).
Sotto questo profilo i rilievi difensivi sono infondati, in quanto la corte

specifiche circostanze di fatto (tra cui si segnalano, per la loro
importanza, l’omessa tenuta dei libri inventari; la mancanza di dettagli
di magazzino nel libro inventari 2007 e le vistose anomalie nelle
valorizzazioni delle rimanenze finali nei bilanci societari; la sistematica
omissione dei versamenti previdenziali ed erariali; l’altrettanto
sistematica violazione dei doveri di verifica sulla regolare tenuta della
contabilità e di vigilanza, connessi alla veste formale rivestita dagli
imputati, che hanno consentito l’ingerenza di terzi, formalmente estranei
all’organo amministrativo, nella gestione sociale), ritenute, con logico
argomentare, incompatibili con una semplice ipotesi di trascuratezza
colposa, in quanto sintomatiche, piuttosto, di una condotta dolosa,
quanto meno in termini di dolo eventuale.
Nel resto i ricorsi sono fondati su motivi di natura meramente fattuale,
con i quali i ricorrenti propongono un’inammissibile rivalutazione del
compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità.
5. Infondato, infine, deve ritenersi anche il secondo motivo del ricorso
del A.A..
Ed invero l’attenuante della partecipazione di minima importanza al
reato (art. 114 c.p.) non può trovare applicazione sulla base della
semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un
esame dell’apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la
condotta di colui che, come il A.A., ha ricoperto il ruolo formale di
presidente del consiglio di amministrazione della società ed in tale veste
ha omesso qualsiasi controllo, non solo favorisce la commissione di
condotte di reato, ma anche fornisce un contributo essenziale ed
indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose in
contestazione e non può, quindi, essere qualificata in termini di

territoriale, in relazione ad entrambe le fattispecie, ha dedotto il dolo da

contributo minimo, cioè di efficacia causale così limitata rispetto
all’evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso
criminoso di realizzazione del reato (cfr. Cass., sez. V, 06/07/2011, n.
40092, rv. 251121; Cass., sez. VI, 24/11/2011, n. 24571, rv. 253091).
7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi vanno rigettati con

pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore
della parte civile costituita “Sistema Moda s.r.l. in liquidazione”, delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in
complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 6.6.2017

condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p,p., al

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