Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52558 del 23/06/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 52558 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SEMPUnCATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMITE ANTONIO N. IL 30/11/1964
avverso l’ordinanza n. 508/2017 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
26/04/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 23/06/2017

RITENUTO IN FATTO

COMITE Antonio tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza
28.4.2017 con la quale il Tribunale per il riesame di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Monza con ordinanza 24.3.2017 ed eseguita il 30.3.2017.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.

sa la integrale trasmissione degli atti processuali sui quali si fonda la misura cautelare ed in particolare un verbale di audizione della coindagata LANDINI Donatella in cui la stessa riferisce il numero di telefono utilizzato dal
“Nino” (identificato nell’odierno indagato); una annotazione relativa agli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria sulla suddetta utenza e gli esiti
dell’estrapolazione dei dati dai tabulati telefonici relative alle utenze telefoniche attribuite all’indagato. La difesa sostiene che il Tribunale ha erroneamente apprezzato la circostanza affermando la irrilevanza della pur fondata doglianza, alla luce del restante compendio probatorio.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La difesa si limita a reiterare nella presente sede le doglianze già formulate avanti
il Tribunale del riesame senza peraltro mettere in evidenza nuovi e specifici argomenti validi a superare la considerazione del Tribunale circa la irrilevanza sostanziale di quanto pur fondatamente denunciato dalla difesa.
Il tribunale con motivazione articolata e convincente ha indicato le ulteriori fonti di
prova emergenti dagli atti processuali ritualmente trasmessi, in forza dei quali
possono essere ritenti sussistenti gravi e sufficienti indizi di penale responsabilità
dell’indagato in relazione alla responsabilità per i fatti descritti nell’imputazione indipendentemente dal contenuto degli atti che non sarebbero stati trasmessi al Tribunale del riesame.
Trattasi di valutazione di merito degli elementi di prova che sfugge al sindacato da
parte di questa Corte e la motivazione è immune da vizi che neppure sono stati
messi in evidenza dalla difesa ricorrente. In diritto la decisione si pone in termini
corretti ed è conforme al principio di diritto ripetutamente affermato in sede di legittimità e per il quale l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli
atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai

1) Violazione dell’art. 310 commi 5 e 10 cod. proc. pen. perché è stata omes-

fini dell’applicazione della misura cautelare [v. in tal senso ex multis Sez. 2, Sentenza n. 20191 del 04/02/2015 Cc. (dep. 15/05/2015 ) Rv. 263522]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. cod. proc.
pen.

Così deciso in Roma il 23.6.2017

Sentenza a motivazione semplificata.

della responsabilità ivi stabilita.

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