Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5254 del 13/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5254 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE ANTONIO N. IL 18/01/1983
PERNA TOMMASO N. IL 10/03/1984
avverso la sentenza n. 1788/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 13/01/2015

R.G.: 27847/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Michele Fino ricorre avverso la sentenza n.1396 /2013 della
Corte d’Appello di Lecce che in difesa di Milone Antonio e Perna Tommaso che
sono stati condannati per danneggiamento , lamentando vizio di motivazione
in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ed al
concorso di Perna nel reato, mancato accoglimento della richiesta di
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il
giudice ha infatti dato atto a pag.4 che entrambi gli imputati, Milone alla
guida della propria auto e Perna fornendogli le indicazioni necessarrie,
avevano forzatamente spostato l’autovettura della parte lesa che ne aveva
riportato danni rilevanti alla carrozzeria , rendendola inservibile .Anche il
motivo relativo alla rinnovazione dibettimentale è manifestamente infondato:
questa Corte,infatti, ha già deciso che La mancata rinnovazione dell’istruzione

dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606,
comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o
scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc.
pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione
previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606. Sez. 5, Sentenza n. 34643 del
08/05/2008 Ud. (dep. 04/09/2008) Rv. 240995
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al versamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della .CassaT’delle ammende.
Così deciso ‘n Ro a’ camera di consiglio del 13 gennaio 2015
Il Co ig ie

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Il Presi7ite

rinnovazione dibattimentale.

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