Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 525 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 525 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRILLO FRANCESCO nato il 17/05/1957 a ORTA NOVA

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 23/10/2015, riducendo la pena inflitta a
Grillo Francesco e Picchirallo Arcangelo per il reato di cui all’art. 175, comma 1, lett. a),
d.lgs. 42/2004 (per avere eseguito ricerche archeologiche nel sottosuolo, mediante
perforazione del suolo con spilloni metallici, in assenza della prescritta concessione), a
mesi quattro di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, confermando nel resto la

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione solamente Grillo
Francesco, lamentando violazione dell’art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione
della pena, e dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, prive di qualsiasi confronto
critico con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente ha censurato,
in realtà, una valutazione di merito compiuta dal giudice dell’impugnazione, che, nel
sottolineare la negativa personalità dell’imputato, gravato da condanne per reati della
stessa specie, ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti
tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale
valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata
adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce
il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi
offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle
obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra
il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò
dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti
indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi
d’appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).
La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche è anch’essa manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, la
Corte territoriale, con la sottolineatura della assenza di elementi di positiva
considerazione e della negativa personalità dell’imputato, ha dato conto, sia pure
implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza
decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato.
La ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone, infatti, al
giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,
essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza

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sentenza impugnata.

ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, che possono essere negate anche
soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal
modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare
gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 3896 del
20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201;
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 227142).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

la manifesta infondatezza delle censure cui è stato affidato.

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