Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 525 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 525 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NERI CORRADO N. IL 01/01/1941
BONO GIUSEPPINA N. IL 12/10/1940
avverso la sentenza n. 2436/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In premessa occorre rilevare che la prescrizione maturava il 17/3/2013. Esaminando i periodi
di sospensione si evince infatti che il totale dei giorni ammonta a 255 così computati: giorni 60
dal 6 febbraio 2009 per impedimento del difensore; giorni 135 dal 16 novembre 2009 al
31/3/2010 per l’istanza del difensore; giorni 60 dal 4 ottobre 2010 per impedimento del
difensore.
E dunque il reato non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza di appello.
La sanatoria rilasciata riguarda anche secondo i giudici di appello opere diverse e, cioè, un
piano sottotetto non abitabile destinato al locale tecnico e non già un vero e proprio vano
abitabile quale quello realizzato; né in questa sede è possibile alcuna valutazione di merito al
riguardo.
La prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come costantemente
affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il ricorso stesso può
essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000
ciascuno.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Neri Corrado e Bono Giuseppina propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Catania, in data 6.2.2013, ha confermato quella resa
tribunale di Siracusa che aveva condannato entrambi alla pena di giustizia per i reati di cui agli
artt. 44 lett. b) e 95 DPR 380/01 – accertati il 5.7.2007 – contestati per la realizzazione di
opere consistenti in un manufatto in blocchi di cemento precompresso con copertura ad una
falda inclinata in legno e tegole avente dimensioni di metri 12,50 X 25,20 con altezza massima
di metri 2,80 e minima di metri 2.
Deducono i ricorrenti in questa sede:
la violazione di legge assumendo che i reati sarebbero stati estinti per intervenuta concessione
sanatoria ex articolo 13 legge 47/85. All’uopo fanno rilevare che per fugare i dubbi formulati
dal giudice di primo grado che aveva ritenuto il sottotetto escluso dalla sanatoria, avevano
depositato relazione tecnica di un tecnico abilitato relativo allo stato di fatto dall’immobile, su
cui i giudici di appello non si erano pronunciati.
Erronea e falsa applicazione della legge penale con riferimento alla prescrizione in quanto la
sentenza sarebbe stata emessa oltre il termine finale di essa.
Successivamente i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria in cui ribadiscono la prescrizione
del reato.

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