Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 525 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 525 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Fevola Giovanni, nato a Castello del Matese il 27/6/1958
D’Ambrosca Rosa Cristina, nata a Yverdon (Svizzera) il 24/7/1960
avverso l’ordinanza 2/7/2014 del Tribunale per il riesame di Santa Maria
Capua Vetere;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Ciro Ferrucci che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 2/7/2014, Il Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Fevola
Giovanni e D’Ambrosca Rosa Cristina, indagati per il reato di circonvenzione
d’incapace, confermava i decreti emessi dal RM. in data 9/5/2014 e
13/5/2014 con i quali era stato disposto il sequestro probatorio di una
somma in contanti di €.68.440,00, nonché di documentazione bancaria,
libretti di risparmio e polizze assicurative riferibili alla persona offesa Leone

Data Udienza: 07/01/2015

Giuseppe

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il requisito del fumus del reato di

circonvenzione d’incapace nei confronti di Leone Giuseppe, anziano
sacerdote presso il quale D’Ambrosca Rosa Cristina svolgeva la funzione di
badante, nonché la strumentalità delle cose sequestrate rispetto
all’accertamento del reato.
Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli interessati, per

mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo violazione di legge,
carenza ed illogicità della motivazione ed omessa valutazione delle prove
offerte dagli imputati. Al riguardo si dolgono che il Tribunale abbia fondato
il giudizio sul fumus sulla base di una distorta valutazione della relazione
del Consulente del RM. in ordine alle condizioni di declino involutivo del rev.
Don Giuseppe Leone, in quanto il Consulente, pur avendo accertato uno
stato di infermità mentale, non era stato in grado di indicare se tali
condizioni fossero già sussistenti all’epoca dei fatti, limitandosi ad
esprimere delle mere congetture. Si dolgono, inoltre, che il Collegio abbia
omesso di valutare le prove prodotte dalla difesa (documentazione medica,
patente di guida, certificazioni pubbliche, atti negoziali pubblici e privati,
etc.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.
2.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle

Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari
reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del
28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.). Ancora più recentemente, questa
Corte ha ribadito che: “Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per

2

3.

violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores
in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o
del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc.
(dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).
3.

Nel caso di specie il ricorso si duole sostanzialmente del giudizio di

motivato illogicamente in ordine agli elementi indiziari a carico degli
indagati, in particolare circa la valutazione delle conclusioni del Consulente
tecnica del P.M. in ordine alle condizioni di declino psichico della persona
offesa. Tutte le censure dei ricorrenti evocano presunti vizi motivazione del
provvedimento impugnato, come tali non sono ammissibili. Nè possono
intravedersi profili di violazione di legge poiché non ricorre l’ipotesi della
motivazione apparente. Al contrario la motivazione del provvedimento
impugnato consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal
Tribunale per il riesame per pervenire alle conclusioni assunte e prende in
considerazione i principali argomenti sollevati dalla difesa.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 7 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

sussistenza del fumus commissi delicti, eccependo che il Tribunale avrebbe

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