Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 524 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 524 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DODDIS STEFANIA nato il 12/08/1975 a CAMOGLI
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Genova, con la decisione in epigrafe
indicata confermava la decisione di primo grado (giudizio abbreviato) che
aveva condannato Stefania Doddis alla pena di anni 1 e mesi 4 di
reclusione, relativamente al reato di cui all’art 5, d. Igs. 74/2000, omessa
C 179.519,68.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputata, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso, mancanza e manifesta illogicità della motivazione
in relazione al trattamento sanzionatorio.
3.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la sua genericità.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico,
si limita a ritenere eccessiva la pena e non motivata la determinazione
della pena. La Corte di appello con motivazione adeguata rileva come la
pena superiore al minimo edittale, sia adeguata, in considerazione della
consistenza degli importi evasi.
Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui
venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria
una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il
parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo
complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte
destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del
15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi
anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015,
Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep.
08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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dichiarazione per l’anno di imposta 2010, con evasione di imposta IRES di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la
ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Angelo Matteo SOCCI
Piero SAVA I
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Così deciso il 29/11/2017