Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 524 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 524 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZAGLIA ALFIO N. IL 25/06/1938
avverso la sentenza n. 1018/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Catania con sentenza del 12/06/2012 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, in data 26/01/2011, con la quale
Mazzaglia Alfio era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44, 71, 72 e 95
del DPR n. 380/2001, a lui ascritto per avere realizzato un fabbricato in difformità della concessione
edilizia con aumento del numero dei piani e della volumetria; la sentenza ha escluso l’aumento di
pena per la recidiva applicata dal giudice di primo grado, trattandosi di reati contravvenzionali;

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto l’intervenuta prescrizione del reato;
– che sul punto la sentenza ha affermato che dalla documentazione in atti e dalla deposizione del
teste Currò Placido la commissione del reato doveva farsi risalire alla data dell’accertamento del
19/10/2007;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione, ripropone la medesima questione già sottoposta all’esame dei giudici di merito
della retrodatazione dell’esecuzione dei lavori abusivi rispetto alla data dell’accertamento;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie sul punto oggetto di
contestazione in fatto non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a
tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

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