Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 524 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 524 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Pepe Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 24/4/1985
avverso la ordinanza 10/02/2014 del Tribunale per il riesame di Nocera
Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 10/02/2014, Il Tribunale per il riesame di

Salerno, accogliendo l’appello del P.M. avverso l’ordinanza 12/7/2013 del
Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva sostituito la misura cautelare degli
arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia
giudiziaria nei confronti di Pepe Alfonso, indagato per il reato di
partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere
truffe in danno dell’INPS, ripristinava la misura cautelare degli arresti
domiciliari originariamente emessa dal Gip presso il Tribunale di Nocera

Data Udienza: 07/01/2015

Inferiore.

2.

Il Tribunale riteneva che il mero decorso del termine di 9 mesi in

esecuzione della misura degli arresti domiciliari non costituisse elemento di
novità idoneo a modificare il quadro delle esigenze cautelari come
cristallizzato nel giudicato cautelare.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato personalmente

pen. In particolare si duole che il Tribunale per il riesame abbia
erroneamente negato al decorso del tempo l’inevitabile effetto deterrente
alla replica di quyalsivoglia condotta delittuosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

In punto di diritto è pacifico, secondo l’insegnamento di questa Corte

che in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle
esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di
esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza
sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del
trattamento cautelare (cfr, da ultimo: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1858 del
09/10/2013 Cc. (dep. 17/01/2014) Rv. 258191).
3.

Nel caso di specie non emerge dagli atti, né è stato indicato dalla

difesa ricorrente, alcun ulteriore elemento di sicura valenza sintomatica che
possa modificare il quadro delle esigenze cautelari come valutato nel
provvedimento originario.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Es. cod.
proc. pen.
Così deciso, il 7 gennaio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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