Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 523 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 523 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Casavecchia Giuseppe, nato a Veglie il 10.3.57
imputato art. 44/c
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce dell’8.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

•••
osserva
Con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha ribadito il giudizio di responsabilità
espresso nei confronti del ricorrente accusato di avere compiuto degli interventi edilizi in
assenza di permesso di costruire.
Con il gravame qui proposto, si deduce vizio della motivazione che, in taluni casi, a
detta del ricorrente, rasenta la inesistenza materiale della stessa. La motivazione, infatti, non
contiene una esplicitazione delle ragioni per le quali la decisione del Tribunale dovesse essere
confermata né chiarisce perché siano state ignorare le deduzioni difensive svolte nell’atto di
appello, tra le quali una richiesta di rinnovazione sulla quale lo spesso P.G. aveva espresso
parere favorevole. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, si sottolinea, quindi, la
illogicità della decisione impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e, comunque,
manifestamente infondato.

Data Udienza: 25/10/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

In punto di responsabilità, infatti, non si ravvisa alcuna genericità nella disamina delle
prove acquisite e nelle conclusioni che da esse traggono i giudici di merito. In particolare,
infatti, ribadita la utilizzabilità della deposizione del teste D’Andria, i giudici di secondo grado
hanno ricordato che proprio dalla deposizione di quest’ultimo oltre che dalle fotocopie a colori
dell’opera realizzata (presentii n atti) si evincono elementi di conoscenza tali da convincere
della fondatezza dell’accusa secondo cui l’opera realizzata era da qualificare come “nuova
costruzione” ed, in quanto tale, necessitante del permesso di costruire. Non solo, tale
ragionamento non è “generico” – come si dice da parte del ricorrente – ma, per di più, esso
viene meglio puntualizzato laddove si puntualizza che «la consistenza del muro (in blocchi
latero-cementizi ed intonacato internamente ed esternamente, in parte rivestito con carparo)
unitamente alle quattro fosse, alcune delle quali con il fondo già rivestito in calcestruzzo, sono
senz’altro idonee a comportare una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio».
Sulla scorta di questi ed altri rilievi, i giudici concludono, quindi, nel senso della
superfluità di una riapertura dell’istruttoria della quale, giustamente ricordano che si tratta di
istituto di carattere eccezionale cui i giudici di appello possono ricorrere quando si convincano
della impossibilità di decidere allo stato delle emergenze a loro disposizione. Peraltro, è stato
anche detto da questa Corte (Sez. V, 16.5.00, Callegari, Rv. 217209; Sez. V, 21.4.99, Jovino, Rv. 213637; Sez. VI
15.3.96, Riberto, Rv. 205673) che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto
di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga,
nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti sicché non può essere
censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell’istruttoria
dibattimentale non si reputi necessaria.

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