Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52232 del 13/11/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 52232 Anno 2014
Presidente: PIEROSAVANI
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 13/11/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 628/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Os
che ha concluso per a ry 4A,m, 01 i O

Udito, per 1

arte civile, l’Avv

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Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 16/04/2013 la Corte d’appello di
Trieste ha confermato l’affermazione di responsabilità di A.A. e B.B., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 476, 479 cod. pen., perché, nella
qualità di militari dell’Arma dei Carabinieri, agendo in concorso tra loro, anche
nel tentativo di evitare una sanzione disciplinare o penale per violata consegna e
per mancato rispetto dell’ordine di servizio, avevano falsamente attestato di
avere effettuato dalle 22 alle 22,30 il programmato servizio su strada con

La Corte territoriale ha sottolineato: a) che la presenza dei due militari, nell’arco
temporale indicato, non su strada ma presso la caserma di Chiampore era
confermata da plurime e convergenti testimonianze dei colleghi dei due imputati;
b) che la pretesa buona fede B.B., in relazione alla sottoscrizione dal
medesimo apposta, era smentita dall’evidenza della falsa annotazione; c) che
neppure poteva ravvisarsi alcuna possibilità di confusione circa l’orario di inizio
del servizio (ore 23,00 anziché ore 22,00), giacché, dopo la discussione avuta in
caserma con il maresciallo Cannarozzo, i due militari avevano ripreso il servizio
alle 23,10; d) che nessun elemento consentiva di ritenere che l’annotazione
fosse stata apposta dal A.A., dopo la sottoscrizione B.B.; e) che l’evidente
contrasto tra l’attestazione e la realtà, colta da una pluralità di persone, non
poteva giovare agli imputati, i quali, con atteggiamento immaturo e superficiale,
confidavano evidentemente nell’omissione di specifici controlli relativamente a
quanto da loro annotato; f) che, infine, la condotta neppure poteva essere
ritenuta inidonea a connotare di falsità l’atto, dal momento che la relazione di
servizio era stata sottoscritta anche dal comandante, Mario Conforti, il quale,
evidentemente, non aveva in alcun modo potuto percepire la non corrispondenza
dell’attestazione alla realtà.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse del A.A. e dell’B.B..
3. Il ricorso proposto dal A.A. lamenta vizi motivazionali e inosservanza o
erronea applicazione degli artt. 43, 49, 476, 479 cod. pen. nonché degli artt. 192
e 533 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente rileva: a) che la motivazione della Corte territoriale,
che imputa il comportamento dei militari al loro affidamento sull’assenza di
controlli, contrasta con quanto riferito dal maresciallo Cannarozzo, il quale aveva
dichiarato di avere contestato ai due imputati la loro presenza in caserma, non
legittimata in alcun modo, e di averli esortati a riprendere immediatamente il
servizio comandato, in quanto il giorno seguente la vicenda sarebbe stata
valutata nella sede opportuna; b) che proprio tale circostanza, inoltre,
dimostrava che l’atto non poteva connotarsi in termini di falsità; c) che
1

appostamento.

l’esclusione dell’inoffensività del fatto in relazione alla sottoscrizione del
maresciallo Conforti collideva con la dichiarazione di quest’ultimo di essere stato

informato dell’accaduto sino dalle 23,27 del giorno in cui i due imputati erano
stati trovati nella sala convegno della caserma di Chiampore durante il turno di
servizio, di avere visionato l’ordine di servizio e di avere ravvisato l’inesatta
annotazione, come dimostrato dal fatto che l’ordine di servizio non era stato
controfirmato “in entrata”, ossia al momento della sua restituzione da parte degli
imputati; d) che, infine, la considerazione della Corte territoriale, secondo cui

doveva individuarsi almeno nelle 23,10, collideva con quanto accertato dal G.u.p.
del Tribunale militare, secondo cui non emergeva con tranquillante certezza la
durata della sosta in caserma dei due imputati.
4. Il ricorso proposto dall’B.B. si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.
49 e 479 cod. pen.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha trascurato di
confrontarsi con le specifiche censure difensive svolte nell’atto di appello, con
riferimento: a) all’omessa distinzione della posizione dei due imputati, dal
momento che l’B.B., gregario autista, ricopriva una posizione subalterna; b)
all’assoluta irrilevanza dell’attestazione relativa allo svolgimento del servizio dalle
ore 22, alla luce dell’avvenuto rilievo della loro presenza in caserma da parte di
quattro commilitoni e del maresciallo Cannarozzo, al punto da rendere innocuo il
contestato falso ideologico; c) alla mancata considerazione della circostanza che
il maresciallo Conforti aveva dichiarato di essere stato informato dell’accaduto
sin dalle ore 23,27 del giorno in cui i due imputati erano stati trovati nella sala
convegno della caserma di Chiampore durante il turno di servizio, di avere
visionato l’ordine di servizio e di avere ravvisato l’inesatta annotazione, come
dimostrato dal fatto che l’ordine di servizio non era stato controfirmato al
momento della sua restituzione da parte degli imputati.
Peraltro, la considerazione della Corte territoriale, secondo cui doveva escludersi
l’errore nell’indicazione della ripresa del servizio, poiché essa doveva individuarsi
almeno nelle 23,10, collideva con quanto accertato dal G.u.p. del Tribunale
militare, secondo cui non emergeva con tranquillante certezza la durata della
sosta in caserma dei due imputati.
Del resto, conclude il ricorrente, la stessa Corte territoriale, sia pure ai fini della
dosimetria della pena, aveva dato atto della sostanziale inoffensività
dell’episodio.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 533, comma 1, e
546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di

2

doveva escludersi l’errore nell’indicazione della ripresa del servizio, poiché essa

motivare in ordine alle censure difensive relative alla mancata conoscenza, da
parte B.B., dell’annotazione a penna apposta dal A.A., verosimilmente
dopo la sottoscrizione dell’B.B., il quale comunque poteva ragionevolmente
contare sulla correttezza del capopattuglia. In tal modo, la Corte territoriale non
aveva mostrato di avere superato ogni ragionevole dubbio in ordine alla
colpevolezza dell’imputato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto nell’interesse del A.A. e i due motivi del ricorso proposto

connessione logica, sono fondati nei termini di seguito precisati.
In realtà, esclusa la configurabilità del cosiddetto falso innocuo, che ricorre nei
casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di
falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non
esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere
valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 2809
del 17/10/2013 – dep. 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946), osserva il Collegio
che la Corte territoriale non ha adeguatamente affrontato in motivazione il tema
dell’esclusione dell’errore nella redazione dell’annotazione non corrispondente al
vero, in quanto, per un verso, valorizza un dato – quello della ripresa del servizio
alle ore 23,10 anziché alle ore 23,00 -, senza indicare su quali dati processuali
tale conclusione riposi, e, per altro verso, ingiustificatamente sminuisce il rilievo
dell’accertata irregolarità, da parte del superiore dei due imputati, accompagnata
dalla preannunciata necessità di valutare la vicenda il giorno seguente nella sede
opportuna, ipotizzando un atteggiamento superficiale dei due militari, fondato su
una premessa – l’affidamento dei due militari sull’assenza di controlli che il
superiore aveva invece loro comunicato – del tutto irragionevole.
2. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 13/11/2014

Il Componente estensore

nell’interesse dell’B.B., esaminabili congiuntamente per la loro stretta

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