Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52219 del 30/10/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 52219 Anno 2014
Presidente: PIEROSAVANI
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2576/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
,

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/10/2014

– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12/11/2013, in parziale
riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del locale

bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale in
relazione al fallimento della XX sas, dichiarato il 7/1/2009.
Secondo l’accusa, condivistà dal giudicante, il A.A., quale accomandatario
della società fallita, distrasse, nel periodo antecedente al fallimento, beni per
413.000 euro e, nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, omise
di istituire il libro giornale e quello degli inventari.
La prova della distrazione è stata tratta dall’analisi della documentazione
contabile della società fallita e dalla relazione del curatore fallimentare, che
hanno messo in evidenza ricavi per soli 122.872 nell’anno 2008, a fronte di un
costo del venduto di 304.383 euro: indice, secondo la sentenza, della distrazione
della merce, ovvero dei ricavi conseguiti dalle vendite (determinati applicando al
“costo del venduto” il ricavo del 70%, risultante dalla media del triennio
precedente). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte d’appello ha disatteso
la tesi difensiva, secondo cui la tenuta informatica della contabilità esonerebbe i
piccoli imprenditori dalla tenuta dei libri previsti dall’art. 2214 cod. civ., ed ha
messo in evidenza che, ad ogni modo, non sono state rispettate le prescrizioni
dell’art. 2215-bis cod. civ. per la contabilità informatica.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Ennio Pischedda, con due motivi.
2.1. Col primo denunzia una violazione degli artt. 216 e 223 della legge fall. e
illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per la
distrazione. Deduce che, in base alla giurisprudenza di legittimità, l’affermazione
della responsabilità per bancarotta distrattiva presuppone la prova dell’esistenza
– in un determinato periodo della vita sociale – dei beni che si assumono
distratti; prova che, aggiunge, non può essere desunta dalle sole scritture
contabili, allorché – come nella specie – il fallito adduca l’inattendibilità delle
stesse.
2.2. Col secondo ripropone la tesi, già sostenuta nel corso del giudizio di merito,
che la tenuta informatica della contabilità esonerasse l’imprenditore dalla tenuta
dei registri di cui all’art. 2214 cod. civ..

2

Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato A.A. per

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
1. In base alla più accreditata giurisprudenza di questa Corte – richiamata anche
nel ricorso della parte – la responsabilità per il delitto di bancarotta per
distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte
dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa; accertamento non
condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale

alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.; infatti, ai sensi
dell’art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel
silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i
consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Cass., n.
7588 del 26/1/2011; Cass., n. 40726 del 6/11/2006).
Ciò significa che le scritture contabili del fallito, per costituire prova della
presenza – in una determinata epoca – di beni all’interno dell’impresa, devono
essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della
documentazione contabile reperita (fatture, ricevute, lettere, messaggi postali,
contratti, ecc.) e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro
corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali. Tale
accertamento si impone, a maggior ragione, allorché la corrispondenza al vero
delle scritture sia negata dall’imprenditore interessato – il quale fornisca
spiegazioni della affermata discordanza – e sia, come nella specie, dubitata dal
curatore, che abbia messo in luce incongruenze riferibili all’andamento delle
giacenze di magazzino, rimaste, per tre anni, praticamente immutate nonostante
il variare dello scenario economico di riferimento e delle fortune dell’impresa.
Tale accertamento non risulta effettuato dal giudice di merito, che ha sussunto,
nel proprio ragionamento, un dato contabile motivatamente contestato, oltre che
screditato, ed ha sviluppato, su di esso, un ragionamento presuntivo per la
determinazione dei ricavi che – se è consentito, in sede fiscale, per la
determinazione del reddito d’impresa – non rappresenta, in sede penale, un
procedimento da cui ricavare, con tranquillità, la prova della responsabilità, che
deve rimanere ancorata a dati di incontrovertibile valore inferenziale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In base al costante indirizzo di
questa Corte, da cui il Collegio non intravede motivi per discostarsi, il regime
tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori,
non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili,
previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento
può integrare – ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del

3

dell’impresa, che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione –

patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta
fraudolenta documentale e, ove tale preordinazione manchi, il delitto di
bancarotta documentale semplice (da ultimo, Cass., n. 656 del 13/11/2013).
PEraltro, nella specie la Corte d’appello ha messo in evidenza che neanche le
prescrizioni dell’art. 2215-bis – invocato dal ricorrente – sono state rispettate
(osservazione degli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione ed altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento). La tesi difensiva si

3. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al reato di cui al capo
A) (distrazione) affinché, con libertà di giudizio, ma senza incorrere nell’errore
sopra censurato, il giudice di merito proceda alla rivalutazione del materiale
probatorio relativo alla contestata distrazione e, ove ritenga non adeguatamente
raggiunta la prova della stessa, ridetermini la pena per il reato residuo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello
di Genova, altra sezione.
Così deciso il 30/10/2014

rivela, pertanto, fallace nei presupposti e infondata in concreto.

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