Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 522 del 29/11/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 522 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMADIO STEFANIA nato il 17/06/1969 a GENOVA

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Genova con la sentenza in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
condannato Stefania Amadi6 alla pena di mesi 8 di reclusione,

`5°

riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con l’ordine di

bis, d. Igs. 42/2004; accertato tra il dicembre 2013 ed il 9 maggio 2014.
2.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, tramite il

difensore, con un unico motivo di ricorso: manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, circa la sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, relativamente all’omessa indicazione degli elementi
oggettivi di natura indiziaria per la responsabilità della committente.
3.

Deve valutarsi l’incidenza dell’intervento della Corte

costituzionale 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato
incostituzionale parte dell’art. 181, comma 1 bis, del d. Igs. 42 del 2004 (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 – dep.
14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695); nel nostro caso
trattandosi di lavori di opere di ristrutturazione edilizia, accorpamento di
due unità edilizie e realizzazione di nuovi volumi, sia modificando la
destinazione d’uso e sia modificando la sagoma dell’edificio – (vedi
imputazione) l’art. 181, comma 1 bis, dopo l’intervento della Corte
Costituzionale non risulta – c on certezza – applicabile, con la
conseguenza della configurazione solo della contravvenzione del comma
1, dell’art. 181 d. Igs n. 42 del 2004. Infatti il comma 1 bis, del d. Igs. n.
42 del 2004, ora interessa solo i lavori “che abbiano comportato un
aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima
superiore ai settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille
metri cubi”.
Conseguentemente riqualificato il reato quale contravvenzione
ex art. 181, comma 1, d. Igs. 42/2004 deve dichiararsi di non doversi

rimessione in pristino, relativamente al reato di sui all’art. 181, comma 1

procedere perché il reato è estinto per prescrizione. Decorso del termine
massimo di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. (la data del commesso
reato è accertata, dalla sentenza impugnata, al dicembre 2009).
Comunque in considerazione della data del commesso reato,
rilevata nella sentenza impugnata al dicembre 2009, sarebbe ad oggi
comunque prescritto anche il delitto, nell’ipotesi di annullamento con

4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129
comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza
impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod.
proc. pen.
La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta
prescrizione, con revoca dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
P.Q.M.
Qualificato il fatto contestato come violazione dell’ art. 181, d. Igs.
42/2004 come contravvenzione, annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
Revoca l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino.
Così deciso il 29/11/2017

rinvio per accertamenti di merito sull’entità delle opere.

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